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Venerdì, 27 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Esente in Italia la pensione erogata a un residente portoghese

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 febbraio 2026

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È soggetta a imposizione esclusiva in Portogallo la pensione erogata ad una persona ivi residente a fronte di un cessato impiego privato. È questa la decisione assunta con ordinanza n. 4314/2026 in applicazione degli artt. 18 e 27 § 2 della Convenzione Italia-Portogallo.

L’art. 18 richiamato stabilisce il principio di imposizione esclusiva nello Stato di residenza per le pensioni private e l’art. 27, al § 2, richiede che le istanze di rimborso siano corredate di un attestato ufficiale dello Stato di residenza “certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione”.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano negato il rimborso delle imposte assolte in Italia nel presupposto per cui l’esenzione decennale allora prevista dalla legislazione portoghese avrebbe comportato una doppia non imposizione; inoltre, secondo gli stessi giudici, non risultava prodotto l’attestato ufficiale prescritto dall’art. 27 § 2. Richiamando alcuni precedenti, l’ordinanza n. 4314/2026 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici convenzionali:
- rileva il potenziale illimitato assoggettamento a tassazione della persona fisica nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale da esso subìto (cfr. Cass. nn. 3343/2023 e 18920/2023);
- l’attestazione da allegare all’istanza di rimborso non deve contenere espressioni sacramentali o riferimenti espliciti alla Convenzione, per cui anche il certificato di residenza fiscale può risultare idoneo a soddisfare la condizione prevista dalle norme convenzionali (cfr. Cass. nn. 10884/2023 e 22628/2025).

Deve quindi essere rigettata la decisione con cui la C.T. Reg. negava il rimborso delle imposte al contribuente che non aveva dimostrato di aver subìto effettiva imposizione della pensione nello Stato estero di residenza e non aveva allegato l’attestazione ufficiale di cui all’art. 27 § 2 della Convenzione. Nel caso di specie, infatti, la persona aveva depositato due certificati di residenza fiscale rilasciati dalle autorità portoghesi.

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