Patrimonio futuro del debitore aggredibile anche con l’esdebitazione
Dubbi di legittimità costituzionale sulla deroga concessa ai creditori che non hanno partecipato al concorso
Tutti i debitori di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 14/2019, purché ricorrano le condizioni richieste, possono accedere all’istituto dell’esdebitazione, liberandosi dei crediti rimasti insoddisfatti a seguito della procedura di liquidazione giudiziale ovvero controllata.
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L’esdebitazione, infatti, introduce una deroga ai principi di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2470 c.c., determinando il venir meno del potere dei creditori di agire a tutela dei propri interessi (per la porzione di credito rimasta insoddisfatta).
Il debitore beneficia, inoltre, anche del venir meno delle cause di ineleggibilità e di decadenza connesse all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278 comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019).
Circa l’ambito oggettivo dell’istituto, l’esdebitazione opera nei confronti di tutti i crediti anteriori all’apertura della procedura liquidatoria che si sono insinuati al passivo o che avrebbero potuto parteciparvi.
Il beneficio si estende anche ai crediti successivi, comunque ammessi al passivo per effetto della restituzione di beni oggetto di atti revocati, oltre che a tutti i crediti tributari, anche per IVA, unitamente alle sanzioni connesse (C.G.T. I Reggio Emilia 16 aprile 2025 n. 100/2/25).
Ai sensi dell’art. 278 comma 2 del DLgs. 14/2019, l’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori che per fatto o causa anteriori non hanno partecipato al concorso, sebbene nei limiti della parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado.
Il riferimento è al c.d. creditore incolpevole che, indipendentemente dalla propria volontà, non abbia saputo della procedura e, di conseguenza, non si sia attivato per insinuarsi al passivo.
In tal senso, la mancanza di colpa del creditore può dipendere dalla condotta omissiva ascrivibile al debitore piuttosto che al liquidatore: il primo omette l’indicazione degli elementi necessari per individuare tutti i creditori; il secondo omette di informare i creditori pur avendo a disposizione l’elenco completo.
Deve escludersi, invece, che della deroga possa beneficiare il creditore che volontariamente e colpevolmente sia rimasto inerte.
Tuttavia, la limitazione di cui all’art. 278 comma 2 del DLgs. 14/2019, sembra introdurre un ingiustificato vulnus al beneficio dell’esdebitazione, nella misura in cui attribuisce al creditore il diritto di poter aggredire il “patrimonio nuovo” del debitore, formatosi successivamente alla chiusura della procedura.
In altri termini, in questo modo si amplia il patrimonio aggredibile introducendo, da un lato, un beneficio per il creditore inerte e, dall’altro, un sacrificio non giustificato per il debitore meritevole.
Ciò solleva un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 278 comma 2 del DLgs. 14/2019, per contrasto con gli artt. 3 e 117 comma 1 della Cost., nonché degli artt. 20, 21 e 22 della direttiva Ue 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency), nella parte in cui prevede una deroga al beneficio, sebbene limitata alla percentuale attribuita ai creditori di pari grado, anziché la piena esdebitazione nei confronti dei creditori che per fatto o causa anteriori non hanno partecipato al concorso. In tal senso, si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Corte Costituzionale - n. 8 del 25 febbraio 2026.
Il beneficio dell’esdebitazione ha lo scopo di consentire al debitore meritevole una ripartenza (c.d. fresh start) attraverso una sua ricollocazione nel sistema economico e sociale, senza il peso delle precedenti obbligazioni contratte e non adempiute. Ne consegue, pertanto, che ove si consentisse la sopravvivenza di pretese creditorie anteriori sul patrimonio del debitore formato successivamente alla chiusura della procedura liquidatoria, ciò finirebbe con lo svilire la finalità propria dell’istituto.
Il debitore, infatti, si troverebbe sempre esposto all’aggressione dei suoi creditori precedenti; di contro, i creditori futuri non si sentirebbero in alcun modo tutelati, posto che non sarebbero gli unici a poter aggredire il patrimonio (nuovo) del debitore in caso di sua inadempienza.
Tale possibilità, inoltre, introdurrebbe una illegittima e ulteriore deroga rispetto alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 278 comma 7 del DLgs. 14/2019: una violazione dell’art. 23 § 2 lett. f) della direttiva Insolvency che ammette deroghe al beneficio solo quando necessarie a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli di uno o più creditori.
Il Tribunale di Milano, pertanto, ha ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale con rinvio della questione alla Consulta.
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