Responsabilità solidale per le accise sul gasolio agevolato
Nel caso di svincolo irregolare dei prodotti, la responsabilità può estendersi a soggetti diversi dal titolare del deposito
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14744/2026, affronta il tema della responsabilità per lo svincolo irregolare di gasolio agevolato e la conseguente estensione soggettiva del debito d’imposta nei circuiti fraudolenti dei prodotti petroliferi. La decisione è significativa perché ribadisce, da un lato, che l’atto impositivo dev’essere autonomamente motivato anche quando richiama un PVC e, dall’altro, che la responsabilità solidale non resta necessariamente confinata al solo titolare del deposito fiscale o al garante del pagamento, ma coinvolge (o per lo meno può coinvolgere) anche altri soggetti.
La vicenda riguarda un’ipotesi di sistema fraudolento di cessioni di gasolio agevolato solo cartolari, destinato a soggetti beneficiari di regimi di riduzione d’accisa, ma di fatto impiegato da utilizzatori finali privi dei requisiti per esenzione o aliquota ridotta. In questo contesto, l’Amministrazione, in modo più articolato rispetto alle ipotesi ordinarie, dove oggetto di accertamento sono di base solo i cedenti, recuperava l’accisa anche nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti nella frode e quindi attratti nell’ambito dell’obbligazione tributaria.
Le questioni affrontate dalla Corte sono procedurali, con impatti sui principi dell’imposta, e sostanziali. Nel ricorso, la ricorrente contestava anzitutto la motivazione, per relationem e parziale (per verifica operata su un terzo), dell’avviso di pagamento. La Cassazione, respingendo la censura, osserva che in materia di accise non è sufficiente affermare in astratto che l’atto impositivo riproduca o meno il contenuto essenziale di quello prodromico, se risulta comunque che il contribuente abbia avuto conoscenza degli elementi rilevanti e che l’avviso contenga già i dati necessari a sorreggere la pretesa. Pertanto, se l’avviso espone gli elementi essenziali dell’accertamento e trasfonde la verifica contabile, il rilievo sulla mancata autonoma allegazione del PVC perde consistenza, soprattutto se il richiamo ha funzione integrativa e non meramente sostitutiva.
La Corte, inoltre, affronta il tema del travisamento della prova, escludendo che esso possa essere utilizzato come strumento per ottenere una nuova lettura del merito. In ambito accise, questo passaggio è importante in quanto, quando l’ufficio fonda la pretesa su una frode di filiera, la difesa deve confrontarsi con la ricostruzione sostanziale dei flussi di merce e della destinazione finale del prodotto, anziché limitarsi a contestazioni generiche sul contenuto dei documenti.
Il cuore dell’ordinanza riguarda però il chiarimento sulla responsabilità solidale. La Suprema Corte osserva che l’art. 7 comma 1 lett. a) del TUA, come modificato dal DLgs. 48/2010, ha reso più esplicita la responsabilità del soggetto che partecipa allo svincolo irregolare e che conosce, o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere, la natura irregolare dello svincolo. A prescindere dalla riforma, però, già nella disciplina generale sui soggetti obbligati, l’art. 2 del TUA prevede l’esigibilità dell’accisa quando non si realizzano le condizioni di agevolazione e individua come obbligato non solo il depositario, ma anche il soggetto nei cui confronti si verificavano i presupposti di esigibilità in concorrenza.
Ne deriva una lettura sostanziale del tributo, per cui il soggetto coinvolto nella frode può essere attratto nel perimetro dell’obbligazione fiscale, perché sapeva o (si direbbe) non poteva non sapere della frode. Questa impostazione conferma la natura dell’accisa, quale imposta a formazione progressiva, tra fabbricazione o importazione e immissione in consumo; ma se lo svincolo è irregolare e le condizioni per agevolazione o esenzione non sussistono in concreto, il tributo resta dovuto secondo la sua fisiologia propria, senza che la sola schermatura cartolare possa impedirne l’applicazione, anche coinvolgendo tutti i partecipanti alla frode.
Sul punto, per il vero non poi così usuale negli accertamenti, rilevante è anche il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità proprio in tema di concorso nella frode fiscale, poiché la Corte ribadisce che la soggezione agli obblighi fiscali può riguardare tutti coloro la cui posizione sia sostanzialmente collegata al fatto generativo dell’imposta, compresi i soggetti che rendono materialmente possibile l’evasione.
In ambito accise, quindi, la responsabilità non si arresta al soggetto formale che compare nei documenti, se il quadro probatorio dimostra una partecipazione effettiva allo svincolo irregolare o alla sua strumentalizzazione fraudolenta. La decisione ha ricadute concrete perché conferma che la pretesa può poggiare sulla ricostruzione della filiera, sui dati extracontabili, sugli elementi emersi in sede penale e sulla prova della destinazione finale del prodotto a soggetti non legittimati. Ne deriva, per gli operatori del settore, che la difesa va ancorata ai profili sostanziali della filiera, e non sulla sola correttezza formale delle scritture. Proprio questa impostazione rafforza la necessità di presidi interni, controlli documentali effettivi e una due diligence commerciale adeguata alla sensibilità del comparto energetico, dove lo svincolo irregolare continua a rappresentare uno degli snodi patologici più rilevanti.
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