Illegittima l’estensione del Codice antimafia ai creditori dell’esecuzione individuale
La Consulta ha restituito la confisca ordinaria alla regola basata sull’anteriorità delle formalità pubblicitarie
Il conflitto tra misure penali reali e diritti dei creditori ipotecari nelle procedure esecutive individuali, già oggetto del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Pavia (si veda “Rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte per la prevalenza delle misure di prevenzione” del 18 luglio 2025) e della successiva rimessione alla Consulta operata dalla Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 27111/2025 (si veda “Alla Consulta il conflitto tra misure di prevenzione e procedure esecutive” del 14 ottobre 2025), ha ora trovato soluzione nella sentenza della Corte costituzionale n. 126, depositata il 16 luglio 2026, che, accogliendo le questioni sottoposte, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis comma 1-bis secondo periodo disp. att. c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117 comma 1 Cost.
La lettura del testo in commento evidenzia come la declaratoria colpisca la norma là dove prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, al sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p. preordinato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., oltre che alla confisca stessa, si applichi la disciplina del Codice antimafia (DLgs. 159/2011) in luogo della regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie, con la conseguenza che la caducazione vale così a tutelare i creditori, pignorante e intervenuti, che abbiano avviato o coltivato un’espropriazione sui beni poi oggetto di sequestro o di successiva confisca.
Il fulcro della decisione risiede nella sproporzione del regime del titolo IV del Libro I del Codice antimafia, una volta che la modifica normativa ne ha generalizzato l’applicazione oltre il perimetro delle misure di prevenzione. Gli artt. 52 e 53 del Codice antimafia subordinano infatti il soddisfacimento del terzo a condizioni fortemente derogatorie al diritto comune, esigendo anzitutto la prova della buona fede e onerando il creditore di indagini attinenti all’integrità penale, e non patrimoniale, del debitore. A questo onere si accompagna una falcidia del 40% sul netto, applicata previa detrazione delle spese di procedura, che finisce per risolversi in un incameramento erariale a danno di creditori pur in buona fede.
Su tale premessa la Corte ribadisce che il credito garantito da ipoteca, nelle connotazioni dello ius sequelae, distrahendi e praelationis, costituisce componente del patrimonio del creditore tutelata dall’art. 42 Cost. e, al tempo stesso, attratta nell’alveo dell’art. 24 Cost. quale strumento di tutela preferenziale in sede esecutiva. Ne deriva che il sacrificio, tollerabile nel nucleo del contrasto alla criminalità organizzata, diviene irragionevole ogniqualvolta investa fattispecie, quali i delitti dei pubblici ufficiali ex art. 322-ter c.p., sovente avulse da quel fenomeno.
Una volta incisa la norma, la fattispecie ritorna, dunque, nell’alveo del diritto comune, e tornano a prevalere tanto il credito risultante da atto di data certa anteriore al sequestro, quanto il diritto reale di garanzia iscritto in epoca anteriore (art. 2915 c.c.).
Resta così confermata, nell’esito, la lettura prospettata dal Tribunale di Pavia, sebbene raggiunta per il tramite della declaratoria di incostituzionalità e non del richiamo all’art. 317 del DLgs. 14/2019 (CCII), del quale la Consulta, in linea con la Cassazione, ribadisce l’inapplicabilità all’esecuzione individuale, stante l’eterogeneità rispetto alla procedura concorsuale. In tal modo ne esce rafforzata, sul piano operativo, la certezza della fase liquidatoria, con salvezza dell’acquisto dell’aggiudicatario di buona fede.
Due precisazioni delimitano tuttavia la portata dell’intervento della Corte. Per un verso, benché la vicenda muova dalla confisca per equivalente, l’accoglimento investe la confisca in genere, riscontrandosi la violazione anche in rapporto alla confisca diretta. Per altro verso, il dispositivo resta formalmente circoscritto alla sola fattispecie dell’art. 322-ter c.p. e alle esecuzioni individuali, anche se va evidenziato che si tratta di un limite imposto dal perimetro e dalla rilevanza nel giudizio incidentale e non di una scelta di merito, giacché la ratio, incentrata sull’irragionevole sacrificio del terzo di buona fede estraneo al reato, nulla ha di specifico a quel titolo di reato e investe, per identità di ragione, qualunque sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p. e la confisca cui è preordinato. Non a caso la stessa Corte apre uno spazio di riflessione sulle misure ablative assimilabili e sul comma 1-quater dell’art. 104-bis, sollecitando un intervento organico del legislatore.
Ciò posto non può sottacersi che, al momento, per le confische diverse dal 322-ter c.p., la disciplina antimafia debba ritenersi formalmente applicabile, non potendo il giudice disapplicarla.
Sul versante concorsuale permane, infine, l’asimmetria per effetto della vigenza dell’art. 317 del CCII che conserva, allo stato, la prevalenza della misura penale in ragione dei profili distintivi tra prevenzione e insolvenza, presupponendo la prima la pericolosità del proposto e non lo stato di crisi. Si tratta di un assetto che, nell’attesa dell’auspicato intervento legislativo, è destinato ad alimentare nuove questioni.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941