Disponibile il modello OT23 per l’anno 2027
L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione e la relativa guida
Sul sito internet dell’INAIL è stato recentemente pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione “OT23” per l’anno 2027 e la relativa guida.
Con un’Istruzione operativa del 24 luglio scorso, lo stesso Istituto assicuratore ha ricordato che nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la citata riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2027, ai sensi dell’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al DM 27 febbraio 2019.
Si ricorda che la riduzione in questione consiste in una percentuale predefinita dal citato art. 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.
La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli artt. 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).
Tecnicamente, per fruire della riduzione, il datore di lavoro, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio on line “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio in caso di anno bisestile). Per il 2027, la scadenza è fissata al 1° marzo, poiché il 28 febbraio cade di domenica.
Per ogni intervento deve essere trasmessa, insieme alla domanda, anche la relativa documentazione a supporto (documentazione c.d. “probante”).
Con l’occasione, lo stesso INAIL rende noto che per dare continuità alle misure prevenzionali già definite nelle negli anni scorsi, è stata mantenuta la struttura del modulo OT23 dello scorso anno, con aggiornamenti correlati a disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti del testo.
Si segnala, in particolare, che sono stati inseriti i nuovi interventi D.5 (formazione dei lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare) e F.10 (acquisto e installazione di elementi strutturali, quali i serramenti, e di un sistema di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio) ed è stato espunto quello relativo alla sostituzione di trattori agricoli e forestali (A-3.6).
Tornando agli aspetti operativi, nella domanda OT23 l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della stessa domanda. In altri termini, per la domanda presentata per l’anno 2027, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno 2026.
Gli interventi sono raggruppati nelle seguenti 6 sezioni:
- Sezione “A” - Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- Sezione “B” - Prevenzione del rischio stradale;
- Sezione “C” - Prevenzione delle malattie professionali;
- Sezione “D” - Formazione, addestramento, informazione;
- Sezione “E” - Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- Sezione “F” - Gestione delle emergenze e DPI.
Inoltre, si ricorda che per ogni intervento va indicata la documentazione ritenuta probante, ossia idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, da trasmettere unitamente alla domanda.
In ogni caso, l’INAIL può richiedere documentazione aggiuntiva e ulteriori chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
Per poter beneficiare della riduzione in questione, il datore di lavoro deve essere in regola sia con gli adempimenti contributivi e assicurativi sia con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la regolarità contributiva e assicurativa, la verifica verrà effettuata tramite il DURC on line e include i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
Successivamente, il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà comunicato tramite PEC al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
In caso di accoglimento, il provvedimento indicherà la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
In seguito, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione verrà indicato il tasso applicato già ridotto della predetta percentuale.
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