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Con l’intelligenza artificiale ricorso tributario a rischio

Le controdeduzioni subiscono invece un rischio più contenuto

/ Alice BOANO e Alfio CISSELLO

Sabato, 13 giugno 2026

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In relazione agli effetti che può produrre sul piano civilistico l’utilizzo di sistemi di IA nella redazione degli atti processuali, già esaminati su Eutekne.info (si veda, tra gli altri, “Responsabilità aggravata per l’avvocato che cita precedenti «inventati» dall’IA” del 10 marzo), profili analoghi iniziano ora a emergere anche nel processo tributario, dove si registrano le prime decisioni che affrontano le criticità connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale nello svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, nella predisposizione degli atti difensivi.

La C.G.T. I Latina 29 gennaio 2026 n. 129/2/26 e la C.G.T. I Reggio Calabria 10 febbraio 2026 n. 916/10/26 hanno evidenziato come l’impiego dell’IA possa comportare un rischio di inammissibilità del ricorso quando determini motivi di gravame non pertinenti o privi di correlazione con l’atto impugnato o con la sentenza appellata, pur senza giungere, nel caso concreto, a una declaratoria di inammissibilità.

Sotto questo profilo, l’IA non sembra introdurre nuove categorie di invalidità processuale, ma piuttosto accentuare il rischio di vizi già noti al sistema, come ad esempio genericità, difetto di specificità o assenza di correlazione tra motivi di impugnazione e atto contestato.

Il rischio processuale è collegato soprattutto al contenuto dell’atto, in quanto l’impiego acritico di sistemi generativi può determinare la formulazione di motivi astratti o non pertinenti rispetto alla concreta pretesa tributaria.
Di conseguenza, affinché si possa configurare l’inammissibilità del ricorso, è necessario che l’atto sia redatto in termini tali da non consentire l’effettiva comprensione delle ragioni di censura o del collegamento tra i motivi dedotti e l’atto impugnato.

La questione assume rilievo soprattutto con riferimento agli atti introduttivi o di impugnazione, nei quali opera il requisito della specificità dei motivi, mentre appare meno significativa per le controdeduzioni. Come precisato dalla C.G.T. I Como 4 dicembre 2025 n. 316/1/25 proprio per le controdeduzioni, infatti, la mera modalità materiale di redazione dell’atto, anche mediante IA, non può costituire di per sé causa di invalidità.

Un profilo particolarmente delicato è rappresentato dalle c.d. allucinazioni dell’intelligenza artificiale. La giurisprudenza, in più di una occasione, si è occupata dell’intrinseca inaffidabilità dei riferimenti giurisprudenziali citati dalle IA e, in particolare, del fenomeno delle allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri (Trib. Firenze 14 marzo 2025).

L’utilizzo dell’IA va ponderato con cautela

Le decisioni di merito sinora analizzate suggeriscono, quindi, un approccio particolarmente prudente.
L’utilizzo dell’IA non è di per sé vietato né determina automaticamente l’inammissibilità dell’atto. Rimane, tuttavia, necessario che il professionista mantenga un controllo effettivo sul contenuto elaborato, verificandone correttezza, attendibilità e coerenza con il caso concreto.
Più che un problema di ammissibilità “tecnologica”, quello dell’IA sembra dunque configurarsi come un problema di qualità e affidabilità della tecnica difensiva.

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