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Lunedì, 20 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Invio della domanda per i contributi volontari degli intermittenti fino al 31 luglio

L’istanza va presentata attraverso il servizio «Domanda di Versamenti Volontari»

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 20 luglio 2026

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Entro il 31 luglio 2026 i lavoratori intermittenti hanno la possibilità di presentare all’INPS la domanda al fine di ottenere l’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria integrativa.

Si ricorda che il lavoro intermittente rappresenta una particolare tipologia contrattuale mediante la quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

La normativa di riferimento è costituita dagli artt. 13 - 18 del DLgs. 81/2015, che disciplinano i casi in cui è possibile ricorrere a tale forma contrattuale, i limiti di uso, i divieti, nonché la forma (scritta) e le informazioni che devono essere presenti nel contratto.

Di particolare interesse per questa tipologia contrattuale è la possibilità data a datore di lavoro e lavoratore di inserire o meno l’obbligo di disponibilità. Se nel contratto di lavoro intermittente non è previsto alcun obbligo di disponibilità, il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro e, di conseguenza, riceverà solo la retribuzione per i giorni di lavoro.

Invece, se le due parti pattuiscono l’obbligo di disponibilità il lavoratore sarà obbligato a rispondere alla chiamata ed effettuare la prestazione lavorativa. In questo caso, il lavoratore riceverà sia la normale retribuzione per i giorni in cui effettuerà la prestazione lavorativa sia un’indennità di disponibilità per le giornate in cui resta a disposizione del datore ma non effettua alcuna prestazione.

L’importo dell’indennità di disponibilità è inferiore alla normale retribuzione e viene stabilita dai contratti collettivi; l’importo non può comunque essere inferiore al minimo fissato con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dal punto di vista previdenziale, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo, l’indennità sarà soggetta a contribuzione INPS per il suo effettivo ammontare (art. 16 del DLgs. 81/2015).
Tenuto conto che il lavoratore con contratto intermittente presterebbe attività lavorativa per un numero di ore inferiore rispetto ai lavoratori occupati a tempo pieno, il numero delle settimane da considerare coperte da contribuzione andrà proporzionato alla durata effettiva della prestazione lavorativa.

Al fine di integrare la contribuzione obbligatoria versata in favore del lavoratore intermittente (e, di conseguenza, incrementare il suo montante contributivo e la misura della futura pensione), l’art. 16 comma 6 del DLgs. 81/2015 riconosce al lavoratore in questione la possibilità di versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale (stabilita con apposito decreto ministeriale) ovvero ha usufruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.

In sostanza, tale facoltà consente agli interessati di versare, in forma volontaria, una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

Si tratta quindi di una forma di contribuzione volontaria, seppur diversa da quella prevista per i lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti e collaboratori della Gestione separata in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore intermittente per effettuare il versamento della contribuzione volontaria integrativa deve essere autorizzato dall’INPS. L’autorizzazione si ottiene presentando all’Istituto di previdenza apposita domanda telematica, attraverso il servizio “Domanda di Versamenti Volontari”, selezionando – quale tipologia di domanda da presentare – “Integrativa lavoro intermittente”.

Oltre a indicare i contatti (almeno uno fra email e PEC), la domanda richiede tra le varie di:
- riportare l’anno da integrare;
- dichiarare di avere contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto e da quale anno.

In alternativa, il lavoratore può avvalersi del Contact center o dei servizi messi a disposizione dai patronati.
Per quanto concerne le tempistiche, con la circolare n. 33/2014, l’INPS ha precisato che l’autorizzazione dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. In sostanza, entro il 31 luglio 2026 va presentata la domanda di autorizzazione per i periodi di lavoro del 2025.
Per l’autorizzazione non è richiesto alcun requisito contributivo.

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