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Per il reclamo conta la natura dei provvedimenti sostitutivi del giudice delegato

Rileva la funzione del provvedimento gestorio nell’iter procedimentale

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 20 luglio 2026

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15790/2026, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del RD 267/42 (nella fattispecie di cui si tratta, un’autorizzazione alla transazione), è impugnabile con il reclamo ex art. 36 del RD 267/42 e non, invece, con il reclamo ex art. 26 del RD 267/42, essendo al riguardo decisiva la funzione di provvedimento gestorio diretto a integrare la richiesta del curatore e tale da rimanere assorbito nella medesima, quale completamento dell’iter procedimentale previso dalla legge.

L’impugnazione di tale provvedimento a mezzo di reclamo al tribunale ex art. 36 comma 2 del RD 267/42 può essere proposta solo per violazione di legge.
Il provvedimento reso in sede di reclamo, invece, non è impugnabile con ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimento non decisorio né definitivo.

Al riguardo, la giurisprudenza e la dottrina hanno fornito interpretazioni diverse.
Secondo una prima tesi, c.d. soggettiva, assume rilievo il soggetto che ha adottato il provvedimento: una volta che il giudice delegato ha agito in surroga del comitato dei creditori, l’unico strumento impugnatorio possibile sarebbe costituito dall’art. 26 del RD 267/42 (trattandosi di esercizio di poteri riconducibili al giudice delegato). Il potere autorizzatorio, in origine in capo al comitato dei creditori, una volta che sia passato al giudice delegato diventerebbe un potere proprio di quest’ultimo e come tale funzionalmente e soggettivamente riconducibile al suddetto giudice. In tal caso, non vi sarebbe alcuna limitazione sui vizi che possono essere dedotti con il reclamo.

La tesi contraria, c.d. oggettiva o funzionale, invece, attribuisce rilievo solo alla natura del provvedimento pronunciato, a prescindere dal soggetto che lo ha emesso, e quindi il profilo funzionale.
La c.d. tesi oggettiva, spuria, considerando la rilevanza del contenuto del provvedimento adottato dal giudice delegato in sede di surroga del comitato dei creditori, sostiene la possibilità del reclamo ex art. 26 del RD 267/42 solo entro il termine perentorio di 8 giorni dalla conoscenza integrale del provvedimento, dinanzi a un giudice delegato persona fisica diversa da quella che ha adottato il provvedimento.
Infine, un’altra parte della dottrina sostiene il reclamo ex art. 26 del RD 267/42 dinanzi al tribunale, in relazione alla natura soggettiva dell’autore del provvedimento, ma con i limiti della violazione di legge di cui all’art. 36 del RD 267/42.

I giudici di legittimità hanno condiviso la tesi che conferisce rilievo alla natura sostanziale del provvedimento adottato dal giudice delegato, in surroga del comitato dei creditori, ex art. 41 comma 4 del RD 267/42, con conseguente individuazione dello strumento impugnatorio nel reclamo ex art. 36 del RD 267/42 dinanzi al tribunale.

Mentre l’attività del giudice delegato è limitata alla risoluzione dei conflitti tra gli organi della procedura e alla garanzia della legalità della stessa, risultano maggiormente ampi i poteri gestori del curatore e, soprattutto, i poteri di vigilanza del comitato dei creditori, reputato dal legislatore quasi come un organo di controllo societario, alla stregua del collegio sindacale (ex art. 41 comma 7 del RD 267/42).

L’art. 41 comma 4 del RD 267/42 consente al giudice di intervenire in surroga, solo per atti di eguale natura di quelli gestori o amministrativi propri del comitato, ma non in relazione alle decisioni di natura giurisdizionale a garanzia della legittimità della procedura e/o della soluzione di conflitti.

Di conseguenza, il provvedimento del giudice delegato resta annoverabile nella sfera dei poteri autorizzatori del comitato dei creditori, così da integrare la richiesta del curatore e da rimanere assorbito nella medesima a completamento dell’iter procedimentale. Per tali ragioni, il provvedimento andrebbe impugnato nelle forme di cui all’art. 36 del RD 267/42 dinanzi al tribunale e, quindi, i motivi di doglianza riguarderanno solo quelli per “violazione di legge”.

Non avrebbe senso, infatti, proporre il reclamo dinanzi al medesimo giudice, seppure persona fisica diversa da quella che ha adottato l’atto, in quanto, comunque, un provvedimento del giudice delegato – sia pure di natura gestoria – vi è stato, mentre residua lo strumento del reclamo al tribunale limitatamente a profili di legittimità.
Il decreto del tribunale, ex art. 36 del RD 267/42, che ha pronunciato sul provvedimento del giudice delegato di autorizzazione della transazione in luogo del comitato dei creditori, non avendo natura definitiva né decisoria, non sarebbe impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. nn. 4346/2020, 1217/2018, 8870/2012 e 22628/2006).

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