Disciplina della partecipazione alle STP incerta con la riforma delle professioni
Le leggi delega vanno in direzione diversa rispetto alle modifiche della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
Se, da un lato, è sicuramente apprezzabile il complessivo processo volto alla riorganizzazione e alla riforma delle professioni, attualmente in atto, dall’altro lato, per necessità scaturenti anche dalla diversità degli ordinamenti professionali coinvolti, la materia non è stata oggetto di un intervento unitario.
Si ricorda, infatti, come, al momento, la riforma – che si è scelto di perseguire per il tramite di leggi delega e di successivi decreti legislativi dell’Esecutivo – operi separatamente con riguardo:
- all’ordinamento forense (L. 137/2026);
- all’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Ddl. AC n. 2628, attualmente al vaglio della Camera);
- alle professioni sanitarie (Ddl. AC n. 2700);
- ad altre 15 professioni ordinistiche (Ddl. AS n. 1663, approvato dal Senato lo scorso 3 agosto e attualmente al vaglio della Camera).
La necessitata frammentarietà degli interventi suscita alcune riflessioni in relazione ad aspetti che, pur riguardando, in generale, tutte le professioni ordinistiche, potrebbero risultare disciplinati, nei disegni di legge ancora all’esame del Parlamento, in termini non omogenei.
È il caso, per esempio, delle norme in materia di società tra professionisti (STP) e, in particolare, di quelle che ne regolamentano la composizione.
Sembra, infatti, che alcune disposizioni dei Ddl. di delega tendano ad avvicinare tali realtà, quanto meno sotto il profilo della composizione della compagine sociale, alle società tra avvocati (STA), che attualmente trovano la loro disciplina specifica nella L. 247/2012, destinata a essere sostituita dai DLgs. da emanare in attuazione della delega contenuta nella L. 137/2026. Con riguardo alla composizione di queste ultime, l’art. 2 comma 1 lett. h) n. 9 della delega stabilisce che gli avvocati iscritti all’Albo, da soli o unitamente a professionisti iscritti in Albi di altre professioni, devono essere “titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto”.
Nel caso della STA, quindi, la legge prevede espressamente che il requisito della partecipazione pari ai due terzi del capitale e quello dei due terzi dei diritti di voto debbano sussistere “cumulativamente”.
La L. 183/2011, per contro, disciplina in modo diverso la composizione delle STP, prevedendo, all’art. 10 comma 4 lett. b), che in tali società il numero dei soci professionisti “ovvero, in alternativa”, la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Nella STP, quindi, la titolarità, in capo al professionista, di una partecipazione pari a due terzi del capitale sociale non è condizione imprescindibile, potendo essere sostituita da un numero di soci professionisti idoneo a garantire la maggioranza di due terzi nelle decisioni sociali.
La disposizione in questione è stata di recente riformata in questi termini a opera dell’art. 1 comma 24 della L. 190/2025 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), proprio al fine di chiarire l’alternatività dei due requisiti, superando i diversi dubbi interpretativi suscitati dalla previgente formulazione (si veda “Nella STP numero di soci professionisti e partecipazione al capitale sociale alternativi” dell’11 dicembre 2025).
Sennonché, la riforma delle professioni ordinistiche parrebbe orientarsi in una direzione diversa.
L’art. 2 comma 1 lett. bb) n. 2 del Ddl. avente a oggetto la delega per la riforma di 15 ordinamenti professionali (tra cui ingegneri civili, architetti e consulenti del lavoro), infatti, contempla “modifiche e integrazioni” della disciplina delle STP con riguardo alla partecipazione alle medesime, delegando l’Esecutivo a prevedere che, in tali società, i professionisti iscritti nell’Albo di riferimento, da soli o insieme a professionisti iscritti in Albi di altre professioni, debbano essere “titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto”.
Si riprende, dunque, la formulazione letterale già utilizzata dalla L. 137/2026 per disciplinare la composizione delle Società tra avvocati.
Sembra, quindi, che la percentuale dei due terzi dei diritti di voto debba sempre accompagnarsi alla titolarità dei due terzi del capitale sociale a prescindere dal numero dei soci professionisti.
Occorre infine rilevare come la questione non sia espressamente affrontata nel Ddl. avente a oggetto la riforma dell’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (AC n. 2628).
Sul punto, infatti, l’art. 2 comma 1 lett. b) del Ddl. delega il Governo a prevedere una disciplina organica in materia di esercizio della professione sia in forma associata sia in forma societaria, definendo le modalità di costituzione, di gestione, il funzionamento e i limiti di tali forme di esercizio dell’attività professionale, nel rispetto, tra gli altri, “dei principi previsti dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
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