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Sabato, 19 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Definizione agevolata degli enti locali con criticità sul processo

Non è prevista la sospensione del processo in attesa della definizione

/ Rebecca AMATO

Sabato, 19 settembre 2026

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La legge di bilancio 2026 ha previsto la facoltà per gli enti locali di introdurre in via strutturale strumenti di definizione agevolata volti a recuperare ulteriore materia imponibile che consentono la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi ferma restando la “quota capitale”.
La disciplina generale è regolamentata dall’art. 1 commi 102-110 della L. 199/2025 e concede alle Regioni, ai Comuni e agli altri enti locali la facoltà di disciplinare, mediante legge o regolamento, specifiche procedure di definizione agevolata concernenti i tributi e le altre entrate di propria competenza.
Si tratta di entrate di natura patrimoniale di diritto sia pubblico (tributi), sia privato, come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada, oppure il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, il corrispettivo servizio idrico, i canoni di locazione ecc.

Rammentiamo che la principale differenza tra la rottamazione-quinquies per gli enti territoriali (contemplata dall’art. 10-quinquies del DL 38/2026) e la definizione agevolata dei tributi locali risiede nel fatto che la prima è una misura temporanea, l’altra è strutturale e può essere avviata dagli enti locali autonomamente e in qualsiasi momento dell’anno scegliendo il tipo di definizione che ritengono di attuare.

Infatti, con lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, predisposto dall’IFEL il 27 gennaio 2026, sono stati forniti dei modelli di regolamento comunale circa: la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva; la definizione agevolata delle liti pendenti; la conciliazione agevolata dei ricorsi; la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali; la regolarizzazione degli omessi versamenti e dichiarazioni.

È possibile consultare sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle finanze, nella sezione “Fiscalità regionale e locale”, i regolamenti e le delibere di ciascun Comune aderente. Al momento risultano di aver scelto di avvalersi di una forma di definizione, tra i tanti, i Comuni di Roma, Torino, Bari, Siracusa, Trieste ecc.

Non si può fare a meno di evidenziare che la misura agevolativa definita nei suoi tratti principali dal legislatore presenta numerosi profili di criticità.
In particolare l’art. 1 comma 103 della L. 199/2025 ha previsto che la misura agevolativa locale possa avere a oggetto entrate su cui sono già in corso procedure di accertamento, oppure risultano pendenti controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’ente locale.

Effetti sul processo con incognita

Il legislatore, però, ha omesso del tutto di disciplinare gli effetti della definizione agevolata dei tributi locali sui giudizi pendenti, nonché il momento in cui la definizione agevolata si perfeziona.
Sul punto il MEF, durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2026, aveva prospettato un possibile intervento normativo volto a disciplinare espressamente gli effetti della definizione nel processo.
A oggi manca un intervento normativo al riguardo e, considerato che la materia è indisponibile per gli enti locali, di fatto non è possibile ottenere la sospensione del processo relativo al tributo oggetto di definizione che prosegue come se l’istanza non fosse stata presentata.

Diversa è la questione circa il perfezionamento della definizione agevolata a livello processuale che assume rilevanza nella valutazione del contribuente rispetto alla misura medesima.
La L. 108/2025, in sede di conversione del DL 84/2025, ha introdotto l’art. 12-bis nel DL, stabilendo, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della L. 197/2022, che il giudizio sui carichi rottamati si estingue con il pagamento della sola prima rata anziché di tutte le rate, come invece prevedeva il citato art. 1 comma 236.
Ciò significa che, a oggi, il contribuente non conosce le conseguenze processuali della scelta di aderire alla definizione considerato che il legislatore, in altro caso, ha previsto l’estinzione del giudizio già con il pagamento della prima rata comportando per il contribuente la perdita della possibilità di proseguirlo in caso di mancato pagamento delle rate successive.

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