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Sabato, 19 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

CONTABILITÀ

Per le imprese minori svalutazione delle immobilizzazioni in base ai flussi di reddito

Nel calcolo della capacità di ammortamento si tiene conto anche degli oneri finanziari

/ Silvia LATORRACA

Sabato, 19 settembre 2026

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Proseguendo l’analisi della bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, sottoposta a consultazione fino al 28 febbraio 2027, si vuole approfondire il tema delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
A tal riguardo, la bozza non introduce nuove semplificazioni, ma apre il confronto con gli operatori per futuri interventi su una materia caratterizzata da alcune criticità.

Si ricorda che il documento OIC 9 (§ 30-35) stabilisce che le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese possono adottare, per la determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, in alternativa al modello base (benchmark), un approccio semplificato.
In questo caso, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il valore recuperabile con il valore netto contabile iscritto in bilancio (analogamente a quanto previsto in caso di adozione dell’approccio base), ma il valore recuperabile non è determinato sulla base del valore d’uso (cioè il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività lungo la vita utile per effetto del suo uso continuativo e della sua dismissione finale), bensì sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value.

La capacità di ammortamento è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti (rectius per il recupero dell’investimento) ed è determinata come differenza tra i ricavi e i costi (variabili, fissi e oneri finanziari) non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite, considerando anche l’eventuale valore economico residuo, se significativo.
La dottrina è concorde nel ritenere che nel calcolo si debba tenere conto anche delle imposte sulla gestione caratteristica, mentre debbano essere escluse le componenti economiche non ricorrenti.
Il test di impairment si intende superato quando la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.

In definitiva, a differenza del modello base, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di cassa (o finanziari) attualizzati, l’approccio semplificato basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito (o economici), i quali – si sottolinea – non devono essere attualizzati.
Le “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” (§ 15) evidenziano, peraltro, che l’approccio semplificato non impone di tener conto della remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può, infatti, risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria.

Si segnala, poi, che, in caso di applicazione dell’approccio semplificato, la verifica della recuperabilità è effettuata con riferimento alla struttura produttiva nel suo complesso (cioè all’intera società) o ai singoli rami d’azienda e non, invece, con riferimento alla singola immobilizzazione o all’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione appartiene (come prevede, invece, il modello base).
In linea con le indicazioni del documento OIC 9 riepilogate, nella bozza del nuovo principio contabile sono stati eliminati tutti i paragrafi relativi al modello base per la determinazione delle perdite di valore e viene disciplinato il solo approccio semplificato.

Inoltre, secondo la bozza, si presume che, nelle società di minori dimensioni, l’unità generatrice di flussi di cassa (CGU) tenda a coincidere con l’intera società (o, meglio, come si legge nell’allegato B, che tali società identifichino, in via generale, un’unica CGU).
Non vi sono, quindi, novità sostanziali rispetto alla disciplina attualmente applicabile, diversamente da come era stato prospettato nei questionari sottoposti dall’OIC ai vari stakeholders a ottobre 2024, nell’ambito dei quali il modello semplificato era riportato tra le tematiche che potevano determinate problemi applicativi per le piccole e le micro imprese.

La premessa del nuovo principio contabile si sofferma, tuttavia, su un aspetto particolarmente delicato della materia, cioè l’inclusione, tra i flussi economici da utilizzare per calcolare la capacità di ammortamento, degli oneri finanziari.
Tale scelta, riconducibile al fatto che, nell’approccio semplificato, i flussi economici non sono “ridotti” (come avviene, invece, nel modello base) per effetto dell’attualizzazione, è stata criticata in dottrina, in quanto la recuperabilità delle immobilizzazioni dovrebbe prescindere dalle loro modalità di finanziamento e dai relativi oneri.
Lo standard setter, prendendo atto di tale osservazione, richiede espressamente agli operatori che parteciperanno alla consultazione un parere in merito all’eliminazione degli oneri finanziari dal calcolo della capacità di ammortamento.

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