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In arrivo le definizioni agevolate per i tributi locali

Il Ddl. di bilancio consente a Regioni ed enti locali di escludere o ridurre interessi e sanzioni

/ Lorenzo MAGRO

Martedì, 28 ottobre 2025

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Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle definizioni agevolate per i tributi di propria spettanza, con particolare riguardo ai crediti difficile esigibilità.
La previsione ricalca quella già contenuta nello schema di DLgs. di riforma dei tributi locali, di attuazione della L. 111/2023, il cui iter di adozione deve tuttavia ancora giungere a conclusione (si veda “Via libera a compliance e forme di definizione agevolata per gli enti territoriali” del 10 maggio 2025).

Dunque, secondo la disposizione contenuta nel Ddl. di bilancio 2026, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente le definizioni agevolate con leggi o regolamenti (ossia gli atti con cui disciplinano i propri tributi), prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali.
Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà poi adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente; tale termine di adempimento non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione agevolata.

Peraltro, i regolamenti degli enti locali che disciplinano le definizioni agevolate, per acquistare efficacia, dovranno essere semplicemente pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Da evidenziare che le Regioni e gli enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione o sugli stessi risultino già instaurati dei contenziosi tributari, in cui è parte in causa l’ente locale.

Inoltre, qualora siano introdotte dalla normativa statale delle forme di definizione agevolata per i tributi erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione agevolata anche per i tributi di propria competenza (con riferimento alla c.d. “rottamazione quinquies” prevista dal Ddl. di bilancio 2026, si veda “La rottamazione-quinquies stralcia le sanzioni e tutti gli interessi” del 27 ottobre 2025).

In ogni caso, anche se l’attività di riscossione viene affidata a concessionari privati, per le Regioni e gli enti locali resta ferma la possibilità di stabilire in autonomia le definizioni agevolate dei propri tributi, o di introdurre definizioni agevolate analoghe a quelle previste dalla normativa statale.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, agli enti locali viene lasciato un ampio margine discrezionale per l’individuazione dei tributi interessati dalla definizione. Regioni ed enti locali potranno infatti scegliere di introdurre definizioni che interessano tutti i tributi di propria competenza, o soltanto alcuni, nonché adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della Strada o il canone unico patrimoniale).

Tali definizioni agevolate non potranno invece riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.
Nella norma prevista dal Ddl. di bilancio viene dunque favorita l’autonomia degli enti locali, sia con riferimento all’individuazione dei tributi oggetto di definizione agevolata, sia con riguardo alla disciplina della definizione stessa.

Definizioni agevolate riferite a periodi temporali circoscritti

Tuttavia, la disposizione del Ddl. di bilancio individua comunque alcuni vincoli. Anzitutto, le Regioni e gli enti locali potranno stabilire soltanto forme di definizione agevolata riferite a periodi di tempo circoscritti (mentre, per contro, non potranno essere introdotte definizioni agevolate a tempo indeterminato).

La disciplina delle definizioni agevolate dovrà altresì consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi prescritti.
Inoltre, Regioni ed enti locali dovranno prevedere e disciplinare le definizioni agevolate tenendo conto della loro situazione economica e finanziaria, nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

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