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PROFESSIONI

Da settembre le candidature per le perizie asseverate dei balneari

Il CNDCEC rende note le procedure per poter far parte delle cinquine che dovranno essere inoltrate alle amministrazioni concedenti

/ Savino GALLO

Giovedì, 6 agosto 2026

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Dal prossimo mese di settembre i commercialisti interessati a svolgere le perizie asseverate relative alle concessioni demaniali marittime potranno presentare la propria candidatura attraverso la nuova procedura telematica disponibile nell’Area Riservata del portale commercialisti.it, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica. A renderlo noto è il Consiglio nazionale di categoria, che ieri ha diffuso l’Informativa n. 107/2026, contenente anche indicazioni operative rivolte sia agli enti concedenti che ai professionisti incaricati della redazione delle perizie asseverate.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 9 del DL 131/2024, in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di tali investimenti è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.

La manifestazione di disponibilità attraverso l’inserimento del proprio nominativo sulla piattaforma del CNDCEC, dunque, servirà allo stesso Consiglio nazionale per l’individuazione dei professionisti da inserire nelle cinquine che verranno poi comunicate agli enti concedenti.

L’elenco, spiega l’Informativa, è organizzato su base regionale e ha esclusivamente finalità organizzative interne: non costituisce una graduatoria e non attribuisce alcun diritto al conferimento degli incarichi. Su richiesta dei Comuni e degli altri enti concedenti, il Presidente del Consiglio nazionale procederà infatti all’estrazione dei nominativi per la formazione delle cinquine, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio, tenendo conto della territorialità e favorendo, ove possibile, la presenza di almeno un professionista con meno di 43 anni. Con la medesima procedura telematica, gli iscritti potranno revocare in qualsiasi momento la propria disponibilità, così da essere esclusi dalle successive estrazioni.

Al fine di favorire comportamenti omogenei sul territorio nazionale e di contribuire alla costruzione di procedure trasparenti e coerenti con il quadro normativo di riferimento, l’Informativa detta alcune direttive tecniche, non vincolanti, soprattutto per ciò che riguarda la determinazione dei compensi.

In particolare, si evidenzia l’opportunità che le amministrazioni comunali procedano concordando il corrispettivo direttamente con il professionista incaricato. Nella definizione dell’onorario dovranno essere considerati criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della complessità dell’incarico, del valore economico del bene oggetto della valutazione e del livello di responsabilità assunto dal professionista nell’esecuzione della prestazione. Come parametro potranno essere presi in considerazione i compensi normalmente di riferimento della prassi professionale e, in via orientativa, quelli previsti per le consulenze tecniche.

Secondo il CNDCEC, inoltre, l’incarico dovrebbe essere conferito direttamente dal concessionario uscente al professionista individuato, con espressa indicazione del compenso pattuito. In più, si suggerisce che una quota non inferiore al 50% dell’onorario trovi copertura all’interno della polizza fideiussoria prevista a garanzia del pagamento delle competenze professionali.

Quanto alle modalità di richiesta delle cinquine, il Consiglio nazionale ritiene preferibile che le richieste siano formulate con riferimento a singole concessioni. Qualora, per esigenze organizzative, gli enti intendano operare con riferimento a gruppi di concessioni, dovranno specificare che le stesse presentano caratteristiche omogenee sotto il profilo dimensionale e delle modalità di utilizzo, indicando anche il numero di provvedimenti concessori che saranno affidati a ciascun professionista selezionato.

A ogni modo, la medesima Informativa fa sapere che è in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata proprio alla definizione di linee guida per la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente che possano costituire un riferimento per tutte le amministrazioni interessate.

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