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LAVORO & PREVIDENZA

Rinnovo contrattuale per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale

Previsti 135 euro di incremento retributivo medio e da agosto 2026 l’indennità di funzione per i quadri aumenta a 120 euro

/ Andrea MEROLA

Venerdì, 12 dicembre 2025

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Lo scorso 4 dicembre le Parti firmatarie del CCNL 9 dicembre 2021 (codice CNEL A181), applicabile al personale addetto alle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, scaduto il 31 dicembre 2024, ne hanno sottoscritto il rinnovo per il quadriennio compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028.

In primo luogo si segnala la previsione di un incremento dei minimi retributivi pari a 135 euro complessivi per il livello 2, distribuito tra le decorrenze del 1° gennaio 2026 (80 euro), del 1° gennaio 2027 (35 euro) e del 1° gennaio 2028 (20 euro). In attesa che le Parti diffondano le tabelle ufficiali, riportiamo di seguito i valori applicabili dal prossimo mese di gennaio, frutto di un’elaborazione redazionale determinata sulla base della scala parametrale vigente e dei minimi retributivi in vigore da marzo 2023:
- impiegati: liv. 6, 2.018,65 euro; liv. 5, 1.759,47 euro; liv. 4, 1.617,94 euro; liv. 3, 1.520,99 euro; liv. 2, 1.433,46 euro; liv. 1, 1.325,73 euro;
- operai: liv. 5, 1.633,33 euro; liv. 4, 1.537,91 euro; liv. 3, 1.471,55 euro; liv. 2, 1.436,16 euro; liv. 1, 1.325,73 euro.

In ambito retributivo si evidenzia poi la previsione di una disposizione finalizzata all’allineamento automatico dei minimi retributivi all’andamento inflattivo qualora, alla scadenza del CCNL, il periodo di carenza contrattuale si protragga oltre termini specifici. Con il nuovo comma 17 aggiunto all’art. 2 del CCNL le Parti hanno infatti previsto che, nel rispetto della sola condizione che la piattaforma per il rinnovo del CCNL sia stata presentata entro la data di scadenza dello stesso, i datori di lavoro siano tenuti a riconoscere a titolo di elemento provvisorio di retribuzione, a decorrere dal 5° mese successivo alla scadenza del CCNL, un importo pari al 20% dell’indice IPCA diramato dall’ISTAT per l’anno in corso al momento dell’erogazione applicato al minimo conglobato. A decorrere dal 10° mese successivo alla scadenza si passa dal 20% al 50%, per poi arrivare al 60% a decorrere dal 13° mese.

Si segnala poi che a decorrere da agosto 2026 il valore dell’indennità di funzione mensile spettante ai quadri sarà aumentato a 120 euro, dagli attuali 103. Da subito applicabili invece gli incrementi previsti per l’indennità di attrezzi (spettante al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca gli strumenti manuali di uso comune), che passa da 0,15 a 0,20 euro per ciascuna giornata di lavoro, e per l’indennità di reperibilità (le cui condizioni sono definite dai contratti integrativi regionali), che aumenta dal 4,5% al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale. Si segnala altresì l’eliminazione del limite massimo per l’indennità di alta professionalità, che il CCNL del 2021 fissava in 100 euro.

Diverse le novità che impattano sui permessi. In primo luogo sono state introdotte 6 ore di permessi ROL aggiuntivi per i lavoratori a tempo determinato, mentre per i lavoratori a tempo indeterminato tali ore aumentano da 16 a 19 (art. 9, commi 7 e 8). Innalzate poi da 1 a 2 le giornate annuali di permesso straordinario per gli operai, in presenza di motivi di famiglia o personali. In tema di tutela della genitorialità si segnala l’introduzione di ulteriori 3 giorni di permesso retribuito per il lavoratore padre in caso di nascita o di adozione/affido del figlio. In relazione invece ai permessi spettanti ai rappresentanti per la sicurezza per lo svolgimento dei propri compiti, l’aumento è di 5 ore annue per tutte le soglie dimensionali, col passaggio nello specifico da 15 a 20 ore nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per giornate annue complessive fino a 1.350, da 35 a 40 ore in caso di giornate comprese tra 1.351 e 4.050 e da 45 a 50 ore in caso di giornate superiori a 4.050.

Con riferimento ai soli lavoratori a tempo determinato si segnalano altresì i nuovi termini di durata del congedo matrimoniale e il nuovo monte annuale di permessi studio. Per entrambi gli istituti occorre ora considerare il numero di giornate annue di attività prestate. La durata del congedo di matrimonio è quindi pari a 15 giorni di calendario per giornate superiori a 150, a 10 giorni di calendario per giornate superiori a 100 e a 5 giorni di calendario per giornate superiori a 50. Mentre il monte annuo permessi studio è pari rispettivamente a 30, 20 o 10 ore in presenza dei medesimi requisiti di giornate prestate.

In tema di assistenza sanitaria, dal 1° gennaio 2026 la contribuzione dovuta al Fondo Filcoop per i lavoratori a tempo indeterminato passerà dagli attuali 52 euro a 62 euro (al 50% tra datore di lavoro e lavoratore); mentre per i lavoratori a termine la quota salirà da 36 a 46 euro (sempre in parti uguali). Inoltre, a decorrere da gennaio 2026 dovranno essere iscritti al Fondo sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai con contratto a termine che durante l’ultimo triennio abbiano svolto un numero di ore di lavoro pari o superiore a 360 presso lo stesso datore di lavoro.

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