Ravvedimento con dubbi per le violazioni sull’invio dei dati al Sistema TS
Le due scadenze semestrali relative al 2024 complicano il ravvedimento sulla sanzione massima
Al fine della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, è posto l’obbligo in capo agli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché di numerosi altri soggetti operanti in ambito sanitario, di inviare i dati delle spese sanitarie sostenute da persone fisiche al Sistema Tessera Sanitaria (TS), ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1-bis del DM 19 ottobre 2020 (inserito dal DM 8 febbraio 2024), la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2024 doveva avvenire entro:
- il 30 settembre 2024, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2024;
- il 31 gennaio 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre del 2024.
Si osservi che, a partire dalle spese relative al 2025, la scadenza ritorna ad essere annuale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del DLgs. 81/2025, che ha modificato l’art. 12 del DLgs. 1/2024; il termine per il nuovo adempimento annuale sarà stabilito con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014, ai fini sanzionatori l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati al sistema TS è sanzionata nella misura di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo però di 50.000 euro; la ris. Agenzia delle Entrate 23 maggio 2022 n. 22 ha chiarito che detta sanzione è da applicare a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema TS.
La violazione è ravvedibile ai sensi dell’art. 13 DLgs. 472/97, però non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97.
Dubbi sul ravvedimento, tuttavia, si possono profilare nell’ipotesi in cui il soggetto obbligato abbia omesso, in relazione alle spese sostenute nel 2024, di provvedere alla trasmissione dei dati e, ove le comunicazioni omesse siano numerose, sino a superare il limite massimo di 50.000 euro di sanzione.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui siano state omesse per il 2024 un totale di 1.200 comunicazioni: considerato che per ogni comunicazione omessa la sanzione è di 100 euro, il contribuente si troverebbe dinanzi a una sanzione di 120.000 euro a fronte di una sanzione massima prevista di 50.000 euro.
Ci si chiede, innanzitutto, se tale sanzione massima sia da rapportare all’anno o al semestre.
In assenza di chiarimenti di prassi sul punto, ci si può rifare alla disciplina sanzionatoria relativa alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, ai sensi del comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98, il quale precisa che il limite di 50.000 euro è “per sostituto di imposta”, quindi indipendentemente dai diversi termini che sono previsti per l’invio delle Certificazioni relative allo stesso anno.
Anche per le altre comunicazioni di dati relativi alla dichiarazione precompilata (es. interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.), viene precisato che il massimo di 50.000 euro di sanzione è “per soggetto terzo” obbligato alla comunicazione ai sensi dell’art. 78 comma 26 della L. 413/91.
Tale criterio potrebbe essere esteso al regime sanzionatorio in argomento, collegando il massimo di 50.000 euro alle comunicazioni da effettuare in relazione all’anno e non al semestre.
Il ravvedimento operoso, quindi, andrebbe operato, con la riduzione della sanzione nella misura di 1/8 o 1/7 (a seconda di quando avviene), rispetto al limite massimo di 50.000 euro ma tale impostazione potrebbe non incontrare il favore dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, se il ravvedimento avviene entro il 30 settembre 2025 per entrambe le trasmissioni dei dati (sia quella relativa al primo semestre scaduta il 30 settembre 2024, sia quella relativa al secondo semestre scaduta il 31 gennaio 2025), si potrebbe fruire per entrambe della riduzione della sanzione a 1/8 (il massimo di 50.000 euro sarebbe ridotto a 1/8), ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97.
Se il ravvedimento, invece, venisse posto in essere dopo il 30 settembre 2025, sarebbe alquanto difficile applicare all’unico importo di 50.000 euro sia la riduzione a 1/7 (violazioni relative al primo semestre 2024), sia la riduzione a 1/8 (violazioni relative al secondo semestre 2024).
Diverso ancora sarebbe se, invece, si ritenesse che la sanzione massima di 50.000 euro si applichi per le violazioni commesse in relazione a ciascuna scadenza semestrale.
Ne consegue che, in tal caso, si dovrebbero effettuare due distinti ravvedimenti, ciascuno con riferimento alla sanzione massima di 50.000 euro, e non vi sarebbero problemi rispetto alla misura della riduzione da ravvedimento di 1/8 o 1/7, da parametrare in base a quando ciascun ravvedimento verrebbe posto in essere, rispetto a ciascuna scadenza semestrale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41