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IMPRESA

Ineleggibilità del sindaco senza mitigazioni

La causa di ineleggibilità opera automaticamente, senza che sia necessario alcun procedimento, e fa perdere il diritto al compenso

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 23 luglio 2025

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Il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 3376/2024, nel contesto di una opposizione a decreto ingiuntivo azionata da una società contro la richiesta di pagamento dei compensi da parte di un suo sindaco, fornisce importanti precisazioni in materia di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell’organo di controllo.

Si osserva, in primo luogo, come l’esistenza, al momento dell’accettazione dell’incarico di sindaco, di un rapporto di consulenza e assistenza retribuito, non saltuario né occasionale, con la stessa società e con altre società del gruppo, sia esso svolto personalmente che attraverso una società di servizi di cui il soggetto sia socio di maggioranza e amministratore, comprometta il connotato di indipendenza che intrinsecamente e necessariamente deve caratterizzare lo status del controllore ai fini dell’esercizio della funzione che gli spetta.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che il rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, dal quale l’art. 2399 comma 1 lett. c) c.c. fa discendere l’ineleggibilità alla carica di sindaco e la decadenza dall’ufficio in caso di nomina, potrebbe consistere in qualsiasi legame che abbia a oggetto lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo (cfr. Cass. nn. 7902/2013 e 19235/2008).

Vengono anche richiamate le pronunce nn. 9392/2015 e 29406/2022 che in più passaggi ripercorrono la precedente. Si evidenzia, quindi, come chi svolga in modo continuativo prestazioni di consulenza in favore della società che deve essere controllata si trovi in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza.

La ratio sottesa alla causa di ineleggibilità risiede, infatti, nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, così che la compromissione dell’indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l’attività di consulenza sia prestata da un socio o collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco (cfr. Cass. n. 9392/2015).
Quest’ultima decisione, peraltro, ha stabilito che il professionista socio di uno studio associato che presta consulenza a una società può esserne eletto sindaco a condizione che i suoi ricavi indiretti, provenienti dalla consulenza prestata tramite i colleghi di studio, siano inferiori ai compensi percepiti dallo stesso in qualità di sindaco.

La più recente Cassazione n. 29406/2022, invece, dopo aver affermato che l’espressione “altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza”, nella sua indeterminatezza, affida al prudente apprezzamento del giudice di merito l’individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie sottoposta al suo esame (oltre che la verifica della sussistenza in fatto dell’incompatibilità in base allo stesso criterio), rileva come, nel caso di specie, i giudici di merito avessero individuato tale criterio – con scelta condivisibile – nella mera “percentuale dei compensi” ricavabili dall’attività di consulenza svolta tramite lo studio in favore della società e spettante al sindaco.

Sembra, cioè, porsi in secondo piano il criterio (applicato da Cass. n. 9392/2015) fondato sull’attesa, dal rapporto di consulenza dell’associato, di un ritorno economico personale superiore a quello che derivi dall’incarico sindacale.
Circostanza che sembra rilevata anche dai giudici catanesi, i quali osservano come la Cassazione, con la decisione n. 29406/2022, avrebbe preso le distanze dalla necessità di verificare l’incidenza dei compensi per l’attività di consulenza rispetto ai ricavi per la complessiva attività del sindaco.

L’ineleggibilità del sindaco, in ogni caso, determina la nullità della relativa nomina e, quindi, non solo la decadenza automatica, senza che sia necessario un procedimento accertativo formalizzato, ma anche la perdita del diritto al relativo compenso (cfr. Cass. n. 19024/2023).

Resta da segnalare, infine, come la decisione in commento riproponga anche un non chiarissimo passaggio motivazionale di un precedente del Tribunale di Milano (del 23 settembre 2022), secondo il quale, “nel caso in cui venga devoluta al Collegio sindacale anche la funzione di revisione contabile, il rapporto che lega i sindaci-revisori alla società deve essere unicamente quello sindacale con le relative ricadute anche in termini di diritto al compenso”.
Sul tema, infatti, il documento di ricerca CNDCEC-FNC del 17 giugno 2025 ha sottolineato che, quando l’organo di controllo è altresì incaricato della revisione legale, trova applicazione la disciplina relativa ai sindaci adeguatamente integrata con quella in materia di revisione legale (DLgs. 39/2010). In ordine ai compensi, inoltre, è sottolineata l’opportunità di precisare quanto sia riconosciuto per l’attività di sindaco e quanto per la funzione di revisione legale.

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