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Venerdì, 12 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Chiusura anticipata della liquidazione controllata per insussistenza di attivo

Beneficio esdebitatorio possibile anche prima del decorso del triennio dall’apertura

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Mercoledì, 23 luglio 2025

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Offre spunti interessanti per gli operatori del settore il recente provvedimento con cui il Tribunale di Torino, il 7 giugno 2025, ha ordinato la chiusura anticipata – ovverosia, anteriormente al decorso del triennio dalla sua apertura – di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da una debitrice persona fisica, in proprio, ai sensi degli artt. 268 ss. DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), per insussistenza di attivo ex artt. 233 comma 1 lett. d) e 276 del CCII.

Sotto un profilo normativo, ai sensi dell’art. 272 comma 3 secondo paragrafo del CCII, nella sua attuale versione risultante dalle modifiche, da ultimo, apportate dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter), la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ...

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