Chiusura anticipata della liquidazione controllata per insussistenza di attivo
Beneficio esdebitatorio possibile anche prima del decorso del triennio dall’apertura
Offre spunti interessanti per gli operatori del settore il recente provvedimento con cui il Tribunale di Torino, il 7 giugno 2025, ha ordinato la chiusura anticipata – ovverosia, anteriormente al decorso del triennio dalla sua apertura – di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da una debitrice persona fisica, in proprio, ai sensi degli artt. 268 ss. DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), per insussistenza di attivo ex artt. 233 comma 1 lett. d) e 276 del CCII.
Sotto un profilo normativo, ai sensi dell’art. 272 comma 3 secondo paragrafo del CCII, nella sua attuale versione risultante dalle modifiche, da ultimo, apportate dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter), la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ...
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