Liquidazione controllata inammissibile senza beni, nemmeno in prospettiva futura
È senza beni una liquidazione che consenta il pagamento delle sole spese di procedura
Il combinato disposto di cui agli artt. 268 comma 3 e 272 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII), nella versione risultante dalle recenti modifiche apportate dal DLgs. 136/2024 (c.d. decreto “correttivo-ter”, entrato in vigore il 28 settembre 2024) definitivamente sancisce l’inammissibilità di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII, senza beni, presenti o non acquisibili nemmeno in prospettiva futura.
Nello specifico, l’ultimo periodo del nuovo art. 268 comma 3 del CCII prevede che, nell’ipotesi in cui la domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato sia proposta dal debitore persona fisica, si faccia luogo all’apertura della procedura solo nel caso in cui l’organismo di composizione della
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