Durata della liquidazione controllata non predeterminabile dal debitore
Il contratto di assicurazione sulla vita rientra tra le cose impignorabili
Il debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento può ricorrere alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 del DLgs. 14/2019 al fine di soddisfare le pretese creditorie (in tutto o in parte) attraverso l’intero suo patrimonio disponibile.
In ogni caso questi non può predeterminare la durata della procedura che, diversamente, deve essere oggetto di programmazione da parte del liquidatore. Posta l’assenza, nell’attuale disciplina, di un parametro temporale che consenta di definire la ragionevole durata della procedura, questa deve rispondere alle peculiarità della liquidazione controllata e consentire una soddisfazione adeguata della pretesa creditoria e delle spese di giustizia.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto ...
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