Nessuna autorizzazione se l’interesse al controllo a distanza fa capo a un terzo
L’Ispettorato del lavoro ribadisce i principi già tracciati dal TAR Lazio in materia
Il soggetto che presenta istanza per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza e altro sistema di controllo deve essere colui a cui fa capo tanto la ragione che giustifica l’installazione, quanto la titolarità del trattamento, conservazione e protezione dei dati acquisiti dai sistemi stessi.
È quanto chiarito ancora una volta dall’INL con la nota n. 7020/2024, con la quale viene esaminata una casistica piuttosto particolare relativa alle procedure di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970.
Tale ultima disposizione prevede che gli strumenti audiovisivi e non solo, dai quali derivi una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possano essere impiegati a condizione che ricorra una giustificazione ritenuta ...
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