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Mercoledì, 23 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Tutela della proprietà intellettuale con rilevanza in Dogana

Forniti chiarimenti sulle procedure relative alle domande di intervento doganale

/ Lorenzo UGOLINI

Mercoledì, 23 luglio 2025

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L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la recente circolare n. 17/2025, ha illustrato gli aspetti procedurali relativi alla presentazione delle domande di intervento doganale a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), ai sensi del Regolamento Ue n. 608/2013.
La commercializzazione di merci contraffatte reca, infatti, notevoli pregiudizi ai produttori, ai commercianti e ai consumatori finali, che possono essere ingannati sulla qualità dei prodotti acquistati.
L’autorità doganale è l’organo deputato a tutelare i DPI, in relazione alle merci in entrata e in uscita dal territorio unionale.

Il Reg. (Ue) 608/2013 contiene le norme procedurali per la presentazione delle domande di intervento (Application for Action, AFA) che il titolare del DPI può presentare, al fine di rendere maggiormente funzionale l’attività di controllo del fenomeno della contraffazione.
E in verità, il soggetto tutelato, tramite l’AFA, svolge un’attività d’impulso, condividendo con gli organi di controllo dati oggettivi e soggettivi utili a discernere i prodotti originali da quelli contraffatti e consentendo altresì di intercettare le spedizioni maggiormente a rischio.

La tutela doganale deve essere attivata esclusivamente in modalità telematica, tramite l’Intellectual Property Enforcement Portal (IPEP), che permette una compilazione guidata dei formulari.
Tramite l’IPEP è possibile monitorare le attività di tutela in corso e contribuire proattivamente al buon esito dei controlli. La merce oggetto di vigilanza doganale, qualora considerata potenzialmente lesiva di DPI, infatti, può essere soggetta a misure preventive di controllo, quali la sospensione dello svincolo e il blocco della merce.
Il soggetto interessato, attraverso il portale IPEP, viene prontamente informato del fermo doganale di prodotti potenzialmente irregolari, con la conseguenza che può fornire una perizia di parte per suffragare o escludere le ipotesi di illecito. Tale interazione consente di rendere più spedite le azioni successive alle verifiche.

Le informazioni inerenti ai casi di difformità accertate durante i controlli anticontraffazione sono poi condivise con l’Osservatorio europeo presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), al fine di consentire un’analisi approfondita delle violazioni e la valutazione della loro portata geografica nell’ottica di estendere e migliorare l’attività di contrasto.

La domanda di intervento deve essere presentata da un soggetto provvisto del codice EORI; se è trasmessa da una persona diversa, questa deve produrre un valido mandato.

L’AFA può essere nazionale o unionale. Nel primo caso, la tutela è accordata solo sul territorio di uno Stato membro dove il DPI è riconosciuto e la richiesta va presentata all’Autorità doganale di detto Paese. Nel secondo, le domande sono quelle aventi a oggetto diritti riconosciuti in uno o più Paesi Ue e, pertanto, registrati direttamente presso l’EUIPO o, qualora i diritti siano validi anche in altri stati extra-Ue, presso l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO).

Con l’AFA unionale si chiede tutela in tutti gli Stati membri ovvero in quelli ivi espressamente indicati.
È possibile presentare una sola AFA unionale per DPI tutelato, depositandola in uno degli Stati membri in cui si chiede tutela, a discrezione del richiedente.

La domanda di intervento, infine, va inviata tramite il portale IPEP all’Autorità doganale competente, che, per l’Italia, è l’Ufficio centrale AEO, compliance e grandi imprese della Direzione Dogane. Quest’ultimo, infatti, funge da punto di contatto per gli scambi informativi con gli omologhi servizi istituiti presso gli altri Stati membri.
Nelle more dell’attivazione della funzione di firma digitale direttamente sul portale, il formulario prodotto va scaricato, sottoscritto in via autografa o digitale e inviato a uno dei seguenti indirizzi: dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it o, in alternativa, dir.dogane.aeo@adm.gov.it.

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