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LAVORO & PREVIDENZA

La madre intenzionale ha diritto al congedo obbligatorio di paternità

L’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo di paternità obbligatorio comporta un’irragionevole disparità di trattamento

/ Giada GIANOLA

Martedì, 22 luglio 2025

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Con la sentenza n. 115 di ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che disciplina il congedo di paternità obbligatorio.
Nello specifico, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del DLgs. 151/2001, inserito dall’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 105/2022, per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La vicenda nasce dall’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia del 5 dicembre 2024, con cui si era rilevato che in caso di trascrizione nei registri dello stato civile di due genitori di sesso femminile – di cui una madre biologica e l’altra non biologica – la prima può fruire del congedo di maternità obbligatorio, ma la seconda, seppur riconosciuta come genitore nei registri dello stato civile, non può fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni di cui all’art. 27-bis del DLgs. 151/2001 (si veda “Alla Consulta i diritti delle coppie omogenitoriali” del 17 gennaio 2025).
Tale norma riconosce solo al padre lavoratore il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi a tale evento.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’indicata norma riguarda, quindi, il mancato riconoscimento del diritto al congedo obbligatorio per le coppie di genitori lavoratori composte da due donne riconosciute come tali nei registri dello stato civile, le quali vengono quindi trattate in modo diverso dalle coppie genitoriali eterosessuali.

Per la Corte Costituzionale, l’esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

Si richiama in particolare il principio dell’assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso all’utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dove l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico.
Ai fini dell’assunzione di tale responsabilità non incide l’orientamento sessuale, in quanto prevale l’interesse del minore a vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all’estero, quindi la madre biologica e la madre intenzionale.

La Consulta, nella pronuncia in commento, evidenzia in modo molto chiaro che nella cura dei figli non ci sono differenze tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali. Infatti, nel contesto di una coppia, entrambi i genitori devono dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, provvedendo al benessere fisico, psicologico ed educativo dello stesso.

Alla luce di tali considerazioni, risulta quindi manifestamente irragionevole non riconoscere il congedo obbligatorio anche alla madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, dove è ben possibile identificare una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali distinguendo tra la madre biologica (quindi, la madre che ha partorito) e la madre intenzionale, vale a dire colei che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.

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