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Urge un intervento per chiarire i limiti dell’appello incidentale tardivo

Per una tesi l’interesse deve emergere dall’appello principale, ma appare minoritaria

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 22 luglio 2025

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In seno alla giurisprudenza di legittimità si è formato un orientamento in base al quale l’appello incidentale tardivo è ammissibile solo se il suo interesse deriva dall’appello principale della controparte (Cass. 1° luglio 2025 n. 17727 per il contribuente, Cass. 30 gennaio 2018 n. 2248 per la parte pubblica).

Rammentiamo che l’appello incidentale va, in ogni caso, proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale (art. 54 del DLgs. 546/92) e, fermo restando il termine esposto, se proposto oltre i termini di impugnazione della sentenza acquista lo status di “incidentale tardivo”.
Volendo adottare una condotta prudente, sembra opportuno depositare l’appello incidentale ovviamente nei sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale ma entro i termini di impugnazione della sentenza, onde evitare che acquisti lo status di “tardivo”.

Premesso ciò, il richiamato orientamento non appare, per quanto ci consta, maggioritario ed è inoltre difficile individuare quando l’interesse all’appello incidentale emerge dall’appello principale della controparte (unico caso in cui, secondo la giurisprudenza richiamata, sarebbe ammesso l’appello incidentale tardivo).

La parte pubblica, per definizione, deve tutelare i diritti dell’Erario dunque quasi sempre ha un interesse originario all’appello.
Lo stesso sembra però potersi dire per il contribuente.

Ipotizziamo che il contribuente ricorra contro un accertamento presuntivo e che, sulla base dell’esame di alcuni listini dei prezzi del settore, il giudice accolga in parte il ricorso.
Se l’Erario fa appello principale, comunque il contribuente ha, in origine, interesse a ottenere l’accoglimento integrale del ricorso, quindi si può sostenere che l’interesse all’appello (principale o incidentale che sia) non scaturisca dall’appello della parte pubblica.

Supponiamo invece che il contribuente abbia eccepito la decadenza dall’accertamento, oltre che alcuni vizi di merito. Ove il giudice accolga per intero il ricorso ma respinga la pregiudiziale di decadenza, forse si può sostenere che l’interesse all’appello incidentale con cui si devolve alla cognizione del giudice di appello l’eccezione di decadenza scaturisca dall’appello principale dell’Erario (per le eccezioni pregiudiziali espressamente respinte serve tendenzialmente l’appello incidentale, non essendo sufficiente la semplice devoluzione ex art. 56 del DLgs. 546/92, Cass. SS.UU. 12 maggio 2017 n. 11799).
In questo caso, il contribuente ha vinto nel merito, quindi salvo casi particolari potrebbe non avere un interesse originario all’appello nel senso inteso dalla Cassazione.

Se ci si ferma alla lettera dell’art. 334 c.p.c., tuttavia, non emergono limiti all’appello incidentale tardivo, che viene travolto solo dall’inammissibilità dell’appello principale.
Ricordiamo infatti che per altra giurisprudenza, espressasi in ambito civilistico, l’orientamento secondo cui l’appello incidentale tardivo è ammissibile solo se il suo interesse deriva dall’appello principale è minoritario (Cass. 5 settembre 2022 n. 26139 e 3 ottobre 2023 n. 27891).
Accogliendo questa tesi, che peraltro sembra maggiormente corretta, l’appello incidentale può riguardare qualsiasi capo di sentenza a prescindere dai motivi di appello principale della controparte.

Il dato normativo non pone limiti

Secondo la Cassazione 3 ottobre 2023 n. 27891, che richiama altri precedenti, “l’art. 334 cod. proc. civ. che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento e pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale”.

Quanto esposto a maggior ragione vale nel processo tributario, in cui i principi della giurisprudenza civile richiamati nella sentenza della Cassazione 1° luglio 2025 n. 17727 difficilmente possono operare nel primo, specie se inerenti a processi a cui partecipano diversi obbligati solidali.

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