Deducibilità dei contributi alla Cassa sanitaria anche per il coniuge superstite
È applicabile in dichiarazione dei redditi se i contributi non sono stati esclusi dalla determinazione del reddito da pensione del coniuge superstite
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dal coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, alla Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario presso la quale il coniuge defunto era iscritto come dipendente, a condizione che la Cassa persegua esclusivamente fini assistenziali e che non siano stati dedotti nella determinazione del proprio reddito da pensione.
È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 190 di ieri, 21 luglio, che analizza i rapporti tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi, ai sensi della lett. e-ter) dell’art. 10 comma 1 del TUIR;
- la non concorrenza alla formazione del
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