Deducibilità dei contributi alla Cassa sanitaria anche per il coniuge superstite
È applicabile in dichiarazione dei redditi se i contributi non sono stati esclusi dalla determinazione del reddito da pensione del coniuge superstite
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dal coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, alla Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario presso la quale il coniuge defunto era iscritto come dipendente, a condizione che la Cassa persegua esclusivamente fini assistenziali e che non siano stati dedotti nella determinazione del proprio reddito da pensione.
È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 190 di ieri, 21 luglio, che analizza i rapporti tra:
- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi, ai sensi della lett. e-ter) dell’art. 10 comma 1 del TUIR;
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ai sensi della lett. a) dell’art. 51 comma 2 del TUIR.
Per effetto del suddetto art. 10 comma 1 lett. e-ter) del TUIR, come modificato dall’art. 3 del DLgs. 192/2024, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale:
- istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 30 dicembre 1992 n. 502, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il DM 31 marzo 2008;
- che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, anch’esso modificato dall’art. 3 del DLgs. 192/2024, invece, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, o di regolamento aziendale, ad enti o casse:
- aventi esclusivamente fine assistenziale;
- iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il DM 31 marzo 2008;
- che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
L’agevolazione fiscale (deducibilità dal reddito complessivo o non concorrenza al reddito di lavoro dipendente) può essere fruita per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Inoltre, ai fini del calcolo del predetto limite, viene espressamente stabilito che chi si avvale della deducibilità dal reddito complessivo deve tenere conto anche dei contributi di assistenza sanitaria esclusi dal reddito di lavoro dipendente, e viceversa.
In base allo Statuto e al Regolamento Generale della Cassa di assistenza in esame, iscritta all’Anagrafe dei fondi sanitari:
- la qualità di associato compete anche al coniuge o convivente more uxorio dell’associato deceduto;
- i familiari continuano a fruire delle prestazioni sino al termine dell’esercizio nel quale il decesso è avvenuto, fatto salvo l’eventuale subentro nella titolarità del rapporto associativo da richiedersi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa con l’offerta di subentro;
- la qualità di associato alla Cassa per i superstiti che vi abbiano diritto permane fino a disdetta da esercitarsi entro il termine stabilito;
- sono beneficiari delle prestazioni della Cassa tutti gli associati, nonché i relativi familiari secondo le modalità e i criteri previsti nel regolamento della Cassa.
Sulla base di tale disciplina, con la risposta a interpello di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la Cassa in esame è riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente (come stabilito dall’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR), la suddetta non concorrenza alla formazione del reddito riguarda anche i redditi da pensione (si vedano anche le precedenti ris. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2016 n. 65 e 11 luglio 2008 n. 293).
Pertanto, i contributi per l’assistenza sanitaria che il coniuge superstite versa alla Cassa, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, alla formazione del relativo reddito da pensione.
Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, l’Agenzia precisa che tale importo potrà essere portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, indicandolo nel modello 730 nel rigo E26 - Altri oneri deducibili, con il codice “21” (analogamente, deve ritenersi che l’importo in esame possa essere indicato anche nel rigo RP26 del modello REDDITI PF, sempre con il codice “21”).
Si tratta quindi del codice residuale e non del codice “6” previsto per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale ex art. 10 del TUIR.
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