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La mera sottrazione all’attività di vigilanza non scioglie la cooperativa

/ REDAZIONE

Martedì, 22 luglio 2025

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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 116, depositata ieri, ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 12 comma 3 secondo periodo del DLgs. 220/2002 nella parte in cui stabilisce che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, ex artt. 2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. trans. c.c., con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 2514 comma 1 lett. d) c.c., anziché prevedere che l’autorità di vigilanza nomini un commissario, ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c., anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

È vero, infatti, che la disposizione censurata è illegittima perché suscettibile di determinare lo scioglimento per atto d’autorità persino di cooperative che, ove sottoposte a revisione, potrebbero risultare in possesso dei requisiti mutualistici, ma una pronuncia meramente ablativa determinerebbe un insostenibile vuoto di tutela in contrasto con la stessa previsione costituzionale che richiede la previsione di opportuni controlli affinché siano assicurati il carattere e le finalità delle imprese cooperative. È, quindi, imprescindibile fare ricorso a una pronuncia che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme alla Costituzione.

Viene, di conseguenza, in rilievo la sostituzione dell’organo di amministrazione con un commissario. Soluzione che consente lo svolgimento dell’attività di vigilanza da cui potrebbe emergere sia che l’ente debba effettivamente essere sciolto per atto dell’autorità, ricorrendo una delle fattispecie autonomamente considerate dall’art. 2545-septiesdecies c.c., sia il genuino rispetto delle finalità mutualistiche.

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