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FISCO

Stretta delle detrazioni per familiari a carico con effetti sulle altre disposizioni neutralizzati

La «clausola di salvaguardia» già prevista per i figli viene infatti estesa agli altri familiari

/ Massimo NEGRO

Mercoledì, 16 luglio 2025

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L’art. 1 dello schema di DLgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio, interviene nuovamente sul regime fiscale dei familiari a carico, modificando l’art. 12 del TUIR. In pratica, viene prevista la “neutralizzazione” degli effetti negativi che la riduzione dell’ambito applicativo delle detrazioni per i familiari a carico comporterebbe sulle altre disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR (ad esempio in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale), estendendo la precedente “clausola di salvaguardia” prevista per i figli.

Con l’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli, disciplinato dal DLgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 è stato infatti modificato il regime delle detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all’art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR, stabilendo che le detrazioni sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

A seguito di tale intervento, l’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022 ha inserito il comma 4-ter nell’art. 12 del TUIR, stabilendo che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Il regime delle detrazioni IRPEF per familiari a carico è poi stato oggetto di rilevanti modifiche per effetto dell’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), applicabili dal 1° gennaio 2025.
In relazione ai figli fiscalmente a carico, è stato infatti stabilito che le detrazioni IRPEF sono applicabili:
- solo in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, se non sono disabili, oppure a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92;
- anche ai figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

La legge di bilancio 2025 è inoltre intervenuta in relazione alle detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, stabilendo che le detrazioni spettano solo in relazione a ciascun ascendente (cioè genitori, nonni o bisnonni) che conviva con il contribuente, abolendole in relazione agli altri familiari indicati nell’art. 433 c.c. (es. fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri).

La circ. dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4 (§ 1.3) ha quindi precisato che le modifiche apportate dalla L. 207/2024 esplicano effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti di cui all’art. 12 del TUIR, confermando che per i figli rimane applicabile la suddetta “clausola di salvaguardia” di cui al citato comma 4-ter, la quale può ora essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, nonché ai figli del solo coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite.
In relazione agli altri familiari (diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), invece, secondo quanto indicato nella suddetta circ. n. 4/2025 (§ 1.3, 2.1 e 2.2), dal 1° gennaio 2025 le disposizioni in materia di deduzioni/detrazioni per oneri e di welfare aziendale sono applicabili solo con riferimento agli ascendenti conviventi con il contribuente.

È proprio a questo riguardo che interviene ora il DLgs. correttivo, sostituendo il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR e stabilendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente art. 12, “si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”. Inoltre, viene precisato che qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i suddetti soggetti che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 (vale a dire 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età o 2.840,51 euro per gli altri soggetti).

La “clausola di salvaguardia” per l’applicazione delle altre disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR (es. deduzioni/detrazioni per oneri e welfare aziendale) viene quindi estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alla detrazione d’imposta per carichi di famiglia, ancorché questa sia stata abolita dalla legge di bilancio 2025, superando quindi i chiarimenti della circ. n. 4/2025.

Al fine di evitare il succedersi di differenti discipline, il comma 2 dell’art. 1 del DLgs. correttivo stabilisce che le disposizioni del nuovo comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del correttivo stesso, quindi dal periodo d’imposta 2025, in pratica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.

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