ACCEDI
Lunedì, 14 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Pronta la revisione delle disposizioni IVA

Atteso in Consiglio dei Ministri il nuovo Testo unico

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Lunedì, 14 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Sta per prendere il via l’iter legislativo che porterà all’adozione nel 2026 del Testo unico in materia di IVA, ove confluiranno in modo organico e riorganizzato tutte le disposizioni relative al tributo.
In un prossimo Consiglio dei Ministri, che potrebbe essere già oggi, dovrebbe infatti essere esaminato e approvato, in via preliminare, l’atteso schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico IVA.

La legge delega di riforma fiscale (art. 21 comma 1 della L. 111/2023) ha, infatti, tra i suoi obiettivi, quello di affidare al Governo il compito di adottare i decreti legislativi di riordino delle disposizioni tributarie vigenti, mediante la redazione di testi unici. Il termine per l’adozione dei menzionati decreti legislativi è stato posticipato al 31 dicembre 2025 (L. 122/2024), salvo ulteriori proroghe.

Per quanto concerne l’IVA, il nuovo corpus normativo – stando alla bozza circolata – coniuga essenzialmente il DPR 633/72 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”) e il Titolo II, capo II del DL 331/93 (“Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto”), nonché il più recente DLgs. 127/2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni IVA”).

La struttura seguita nella bozza del nuovo Testo unico ha carattere prettamente nazionale e non ricalca quella della direttiva 2006/112/Ce, considerato, tra l’altro, che la legislazione interna in materia di IVA non è stata uniformata, se non in minima parte, rispetto alla normativa unionale.
L’intervento prospettato si compone essenzialmente di una rinumerazione e di una nuova strutturazione, più organica, delle disposizioni in materia di IVA.

In sintesi, il nuovo Testo unico vedrà un diverso ordine di collocamento delle disposizioni, prevedendo in successione: l’esame dei soggetti passivi (Titolo III), le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV), il luogo delle operazioni (Titolo V), il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI), la base imponibile e le aliquote (Titolo VII), le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX), la rivalsa e la detrazione (Titolo X), il volume d’affari (Titolo XI), gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII) e la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII). A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Interessante è osservare che il presupposto oggettivo dell’imposta includerà, oltre alle cessioni di beni (più le vendite a distanza e le cessioni facilitate dalle interfacce elettroniche) e all’amplissima categoria delle prestazioni di servizi, non solo gli acquisti intraunionali di beni (e il relativo “call-off” stock), le importazioni, ma anche i “buoni corrispettivo”. Si evidenzia, a livello generale, il passaggio dalla dicitura “intracomunitario” a “intraunionale”.

Si può, inoltre, notare che l’attuale art. 70 del DPR 633/72 sarà integrato con le nuove fattispecie sanzionatorie, contenute nell’Allegato I del recente DLgs. 141/2024, relative ai diritti di confine. Apprezzabile è anche il prospettato collocamento dell’art. 38-quater del DPR 633/72 (cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue) nell’ambito delle operazioni non imponibili, in luogo della sezione relativa ai rimborsi.

A livello sistematico, emerge che non è stata del tutto colta l’opportunità (almeno per quanto riguarda la bozza in parola) per ricollocare, secondo un ordine logico-sistematico, per settori di attività o per categorie merceologiche, gli elenchi riferiti alle fattispecie di esenzione da IVA o alle aliquote ridotte.

Il Testo unico in via di approvazione dovrebbe avere quale decorrenza, per la propria efficacia, il 1° gennaio 2026.
Ciò significa, in sintesi, che da tale data le disposizioni in tema di IVA, per quanto sostanzialmente immutate, seguiranno la nuova numerazione, abbandonando quella attualmente vigente, prevista essenzialmente, come detto, dal DPR 633/72 e dal DL 331/93.

In quest’ottica, appare molto opportuna la prospettata revisione degli attuali artt. 4 e 10 del DPR 633/72 secondo le disposizioni che, dal 1° gennaio 2026, saranno applicabili per gli enti non commerciali.
Completa il quadro l’utile riordino e l’elencazione esaustiva delle norme di interpretazione autentica in materia di IVA.
Fanno da chiusura del nuovo Testo unico le considerevoli abrogazioni – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026 – delle disposizioni che confluiranno nel nuovo corpus normativo.

Un’ultima doverosa considerazione riguarda il fatto che, in ambito IVA, non si è ancora provveduto a completare l’iter di attuazione della legge delega di riforma fiscale (segnatamente l’art. 7 della L. 111/2023), ove è prevista, tra l’altro, la revisione dei presupposti del tributo, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote, oltre a interventi sulle operazioni esenti immobiliari e alla revisione di alcuni aspetti della disciplina della detrazione.

TORNA SU