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LAVORO & PREVIDENZA

Pronto il nuovo modello OT23 per l’anno 2026

Il modello per chiedere la riduzione del premio per prevenzione INAIL andrà presentato entro il 28 febbraio e riguarda gli interventi realizzati nel 2025

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 14 luglio 2025

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Sul sito dell’INAIL è disponibile il modulo di domanda OT23 per l’anno 2026, finalizzato alla riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, insieme alla relativa guida.
Nel modello sono individuati gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell’anno 2026, ai sensi dell’art. 23 del DM 27 febbraio 2019.

Come specificato dall’Istituto assicuratore con la nota datata 3 luglio 2025, si è cercato di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, mantenendo la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno e aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

Il modulo di domanda presenta infatti 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni:
- SEZIONE A, Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
- SEZIONE B, Prevenzione del rischio stradale;
- SEZIONE C, Prevenzione delle malattie professionali;
- SEZIONE D, Formazione, addestramento, informazione;
- SEZIONE E, Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
- SEZIONE F, Gestione delle emergenze e DPI.

Tra le novità, si segnalano alcune piccole modifiche a specifici interventi per meglio definire l’ambito di applicazione, tra questi ci sono gli interventi: A-4.1; C-2.1; C-5.2; C-5.3; C-5.4; E-4. A seguito dell’entrata in vigore dall’11 ottobre 2024 del DLgs. 135/2024, è stato poi eliminato l’intervento D-4 del modello OT23 2025, riguardante l’erogazione da parte dell’azienda di un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche.

Inoltre, è stata aggiornata anche la documentazione probante, di particolare rilevanza dato che facilita le aziende nel documentare la realizzazione dell’intervento, riducendo l’attività di verifica da parte dell’Istituto e di conseguenza l’eventuale contenzioso amministrativo. La sede INAIL può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda, si prevedono, come lo scorso anno, due tipologie di interventi in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento:
- interventi di tipo “A”;
- interventi di tipo “B”.
Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità.

Come accennato, le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ex art. 23 del DM 27 febbraio 2019.
La riduzione consiste in una percentuale fissa dell’8% nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, ovvero variabile (dal 5% al 28%) in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT dopo il primo biennio di attività della PAT.

L’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio on line “Riduzione per prevenzione”, entro il 28 febbraio, corredata dalla documentazione probante per ogni intervento (da trasmettere utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio on line).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento.

Si ricorda, infine, che per il riconoscimento della riduzione il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica è effettuata tramite il DURC on line e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.
Il datore di lavoro deve inoltre essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

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