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Scricchiola la retroattività della nuova responsabilità dei sindaci

Il Tribunale di Venezia ritiene che l’irretroattività valga sia per i termini di prescrizione che per i limiti risarcitori prescritti

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 14 luglio 2025

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Come era facile prevedere, la nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci trova opinioni contrastanti anche nei primi interventi della giurisprudenza.

Si ricorda, innanzitutto, che il Tribunale di Bari, nell’ordinanza 24 aprile 2025, ha stabilito che: il compenso annuo del sindaco, cui correlare i limiti della responsabilità (solidale) risarcitoria, è da intendere non quale compenso “percepito”, ma come importo “netto” deliberato dall’assemblea; i nuovi limiti di risarcimento vanno riferiti a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco; la nuova disciplina relativa ai limiti massimi del risarcimento è applicabile anche ai fatti pregressi pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale; la nuova disciplina sulla decorrenza della prescrizione, invece, si applica alle sole condotte successive al 12 aprile 2025; la decorrenza del termine di prescrizione dal deposito della relazione vale solo con riguardo all’azione sociale di responsabilità, mentre, per i danni arrecati ai creditori sociali, la decorrenza della prescrizione va individuata nel momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.

Si tratta di puntualizzazioni che si ritrovano anche nella più recente ordinanza del Tribunale di Palermo del 20 giugno 2025.
Nel caso esaminato, tuttavia, non risultava alcun documento riferibile alla società che attestasse la previsione del compenso, con i sindaci che si limitavano ad allegare copia delle proprie dichiarazioni dei redditi. Ciò è reputato un espediente non idoneo a dimostrare il compenso annuo deliberato che induce il giudice siciliano a dichiarare – sia pure alla luce della sommarietà della fase cautelare (si trattava, infatti, di una richiesta di sequestro conservativo da parte del liquidatore giudiziale della società) – la non ricorrenza dei presupposti per limitare la responsabilità dei sindaci (ai quali estende il sequestro nella stessa misura fissata per gli amministratori). Nessun rilievo residuale, quindi, in assenza della determinazione dei compensi, è assegnato ai parametri ex DM 140/2012.

Il Tribunale di Venezia, di contro, nella sentenza dell’11 giugno 2025, dichiara che la irretroattività della nuova disciplina vale sia con riguardo alla decorrenza dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale della relativa disciplina, che per i limiti risarcitori prescritti per la responsabilità dei sindaci. Dal momento che la norma non sancisce in modo espresso la propria retroattività, infatti, si osserva come il superamento del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi necessiterebbe di un non ravvisabile “portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso”.

Diversamente dalle ipotesi attinenti all’introduzione di criteri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 2486 comma 3 c.c. (cfr. Cass. nn. 5252 e 8069/2024), che cristallizzano normativamente precedenti approdi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 28990/2019), ci si troverebbe in presenza di una disciplina che, se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come cap del risarcimento, venendo a limitare (quantitativamente) la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti e bisognevoli solo di accertamento giudiziale.

Così facendo, però, da un lato, si decurterebbe ex post la portata e la tutela del diritto già sorto, e, dall’altro, si determinerebbe una situazione pregiudizievole nei processi in corso, dove il tema del compenso dei sindaci – che, nel diritto previgente, non era in alcun modo rilevante – costituisce un tema di fatto che, in concreto, non potrebbe essere più suscettibile di allegazione e prova.

Il Ddl. sulla retroattività sembra essersi arenato

Rispetto a tale profilo resta da segnalare come il Ddl. n. 1426, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato in sede redigente, e che intende sancire espressamente la retroattività della disciplina in questione, sembra essersi arenato.

Quanto al riferimento del nuovo art. 2407 c.c. al compenso “percepito”, inoltre, il Tribunale di Venezia si limita ad osservare come questa parte della norma sarebbe quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, altrimenti al sindaco basterebbe non ricevere un compenso per esentarsi totalmente da responsabilità.

Appare, infine, opportuno evidenziare come un accenno alla disciplina in questione si ritrovi anche in una recente sentenza penale della Cassazione (la n. 23175/2025). Nel contesto di un procedimento che vede coinvolto anche un sindaco per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione e da operazioni dolose, afferma: “Qualunque sia l’elaborazione ermeneutica che si svilupperà sul [nuovo art. 2407 c.c.], è sufficiente osservare che l’iniziale clausola di riserva [del secondo comma] («Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo») priva la disposizione della capacità di incidere sull’oggetto del presente processo”.

A fronte di tale affermazione – giustificata dalla natura dolosa delle fattispecie contestate – è da rilevare come una parte della dottrina penalistica ritenga che il principio di proporzionalità, alla base della riforma dell’art. 2407 c.c., potrebbe favorire una limitazione qualitativa delle condotte penalmente rilevanti, circoscrivendo l’area del penalmente rilevante alle omissioni connotate da colpa grave; circostanza che potrebbe presentare rilievo in fattispecie, come la bancarotta semplice documentale, ritenute punibili anche in presenza di colpa lieve (cfr. Cass. pen. n. 42163/2024).

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