Nuova contribuzione al Fondo Prevedi per gli assunti dal 1° luglio in edilizia
Contributo dovuto solo per i rapporti di lavoro oltre i 3 mesi, equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni
Il 4 luglio 2025 è stato siglato tra Ance, Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai-Edilizia (in rappresentanza datoriale) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) l’Accordo relativo al contributo contrattuale destinato al Fondo di previdenza complementare (Fondo Prevedi) per i dipendenti delle imprese industriali e delle imprese artigiane operanti nel settore edile.
Tale intesa dà attuazione a quanto indicato dai rispettivi CCNL recentemente rinnovati, il 21 febbraio per le imprese industriali (si veda “La nuova denuncia unica in edilizia facilita adempimenti e controlli” del 27 febbraio 2025) e il 20 maggio per le imprese artigiane (si veda “Nelle imprese edili artigiane nuove retribuzioni da maggio” del 22 maggio 2025), che avevano previsto la definizione di una specifica normativa sul contributo contrattuale con particolare riferimento alle nuove assunzioni.
In particolare, l’Accordo del 4 luglio ha disposto che per i lavoratori assunti dal 1° luglio il contributo contrattuale sia dovuto dal datore di lavoro esclusivamente per i rapporti di lavoro di durata superiore a 3 mesi (equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni e non computando affatto le frazioni inferiori).
Tale contributo, che non produce effetti su alcun istituto retributivo, dovrà essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione e dovrà includere anche l’importo relativo ai primi 3 mesi di lavoro. Per conoscere i valori da erogare mensilmente sia per gli operai che per gli impiegati, si rimanda alle Tabelle A e B allegate al testo dell’Accordo.
Invece, per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore a 3 mesi, l’Accordo ha previsto un importo da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolare secondo i criteri indicati nelle sopracitate Tabelle.
Infine, le Parti hanno evidenziato che sono esclusi dalle disposizioni contenute nell’Accordo i lavoratori che in un precedente rapporto di lavoro abbiano già attivato il versamento tramite il Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (vale a dire TFR maturando e/o contributo aggiuntivo pari all’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR). In tali ipotesi, il contributo contrattuale è dovuto sin dal primo mese di lavoro.
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