In caso di ravvedimento, niente confisca in Dogana
Regole mutate per l’IVA all’importazione con lo schema di DLgs. correttivo della riforma fiscale
Il ravvedimento operoso impedisce la confisca amministrativa della merce. Questa la principale novità, in ambito doganale, che è introdotta nello schema di DLgs. correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri di lunedì 14 luglio.
Il DLgs. 81/2025 aveva aumentato la soglia di punibilità penale per l’IVA all’importazione, salita da 10.000 a 100.000 euro, lasciando invece invariato il limite di 10.000 euro per i dazi doganali. Di conseguenza, a seguito di tale innalzamento, ai sensi del riformulato art. 96 comma 1 dell’Allegato I del DLgs. 141/2024 (DNC), la sanzione amministrativa trova applicazione, alternativamente, se:
- non vi sono circostanze aggravanti ex art. 88 delle DNC;
- i dazi pretesi sono inferiori a 10.000 euro;
- l’IVA all’importazione contestata è inferiore a 100.000 euro.
In tali ipotesi, l’art. 96 comma 7 delle DNC impone all’Agenzia delle Dogane di ordinare sempre “la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito”.
In caso di illecito amministrativo, pertanto, deve essere disposta la confisca da parte dell’Ufficio territorialmente competente, la quale può riguardare soltanto i beni oggetto di controllo e non può mai essere imposta “per equivalente” (circ. Agenzia delle Dogane n. 28/2024). In altri termini, la misura ablativa si applica soltanto ai c.d. controlli in linea o concomitanti e non anche ai controlli a posteriori.
Al riguardo, si ricorda, inoltre, che la confisca deve essere sempre preceduta dal sequestro cautelare ex art. 13 della L. 689/81, a seguito del quale l’interessato può presentare opposizione.
L’obbligatorietà della confisca amministrativa, tuttavia, è stata recentemente censurata dalla Corte Costituzionale nelle fattispecie in cui l’operatore economico provveda al pagamento delle somme dovute, degli interessi e delle relative sanzioni (sentenza n. 93/2025).
Tale misura, infatti, si cumulerebbe ingiustamente alle sanzioni amministrative, determinando una violazione del principio di proporzionalità, dal momento che lo Stato ha già recuperato l’intero debito tributario.
La confisca obbligatoria, di fatto, non ha una finalità ripristinatoria, ma riveste carattere punitivo, giacché non si limita a reintegrare lo Stato della somma indebitamente non versata (pari all’importo dei diritti evasi), ma comporta per il contribuente una perdita patrimoniale in misura ben superiore a quell’importo.
In tale contesto si inserisce la modifica approvata dal Consiglio dei Ministri. Stando alla bozza circolata, infatti, lo schema di DLgs. riscrive l’art. 118 comma 8 delle DNC, prevedendo che “Salvi i casi di confisca disposti dall’Autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione”.
Nel caso di controlli in linea, pertanto, l’importatore può evitare la confisca amministrativa obbligatoria, facendo acquiescenza alla contestazione, mediante il versamento dei maggiori diritti pretesi, interessi e sanzioni.
Si tratta, con tutta evidenza, di un correttivo che non tende tanto alla compliance doganale, quanto a evitare l’insorgere di contestazioni, a prescindere dalla correttezza o meno della pretesa impositiva.
E in verità, come riportato nel secondo periodo dalla norma riformulata, in alternativa, per riottenere indietro la merce, l’operatore economico dovrebbe esercitare il riscatto, versando all’Agenzia delle Dogane anche il valore dei beni.
A seguito di tale modifica legislativa, le imprese sono chiamate, ora più che mai, a effettuare una puntuale pianificazione doganale e a controllare a priori la correttezza dei propri flussi, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.
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