Imprese e autonomi esteri autocertificano l’anzianità per la patente a punti
Ministero del Lavoro e INL dettano le istruzioni per la gestione dei crediti aggiuntivi
Dopo l’avvio delle nuove funzionalità della patente a crediti, disponibili sul portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) dallo scorso 10 luglio, arrivano nuove indicazioni per la gestione concreta dei crediti aggiuntivi.
In fase di prima applicazione la patente a crediti è stata rilasciata con la dotazione iniziale di 30 crediti, previsti dalla norma di riferimento, l’art. 27 comma 5 del DLgs. 81/2008. L’art. 5 del DM 132/2024, attuativo della patente a crediti, prevede la possibilità di incrementare la dotazione iniziale, fino ad un massimo di 100 crediti, secondo criteri e punteggi fissati in una tabella allegata al decreto stesso.
Con la nota n. 288, pubblicata ieri, l’INL ha fornito una serie di chiarimenti su alcuni dei requisiti che permettono di aumentare i crediti a disposizione. Innanzitutto, una prima possibilità si ha per l’anzianità dell’azienda in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA. Più precisamente, 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni e 10 crediti per imprese o lavoratori iscritti da oltre 20 anni. Sul punto l’Ispettorato, dopo aver confermato che il dato viene ricavato automaticamente dalle banche dati delle Camere di Commercio, chiarisce che il numero di crediti è incrementale e non cumulabile. Pertanto, al passaggio di una fascia si ottengono solo i crediti in più riferiti alla fascia superiore. Ad esempio, un’azienda che ha ottenuto 3 crediti perché iscritta da 10 anni, l’anno successivo otterrà solo due crediti in più per arrivare ai 5 totali, previsti per la fascia di anzianità da 11 a 15 anni. Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri, non essendo iscritti alla Camera di Commercio, dovranno autocertificare l’anzianità, così come i professionisti che operano nei cantieri (archeologi), che dovranno prendere a riferimento la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.
Per alcune tipologie di documenti, che permettono crediti aggiuntivi ma con valenza periodica, dopo un primo inserimento, che richiede data di inizio e fine validità, sarà possibile, fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità. Si tratta della certificazione di un SGSL, conforme alla UNI EN ISO 45001, certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA e dell’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del DLgs. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile.
Peraltro, con riferimento proprio a tale ultimo requisito, il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare anche l’attestazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, rilasciata dagli Organismi Paritetici, ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis del DLgs. 81/2008. Medesima valenza hanno anche le certificazioni SOA di I e II classifica, che andranno allegate alla richiesta di crediti aggiuntivi.
In merito l’INL spiega, ancora una volta, come non contino le categorie, che attualmente sono 52, ma solo la classifica. Tali requisiti, saranno sempre soggetti a controlli, soprattutto per le ipotesi di sospensione o perdita della loro validità che, naturalmente, ha riflessi anche sui relativi crediti aggiuntivi dei quali non si avrà più diritto. I possessori di tali certificazioni saranno, infatti, tenuti ad aggiornare i relativi dati ma nello stesso tempo anche il personale ispettivo che, a seguito di controlli ispettivi, dovesse riscontrare l’assenza del requisito, potrà proporre al proprio dirigente territoriale la cancellazione dei crediti aggiuntivi.
Tutti i dati inseriti nel portale, ai fini dell’ottenimento di crediti aggiuntivi, potranno essere rettificati ma solo entro la mezzanotte. Infatti, da quel momento in poi, il sistema provvede ad aggiornare il punteggio e, nell’ipotesi in cui ci si accorga di aver commesso un errore, non è più possibile effettuare autonomamente una modifica della richiesta inviata. In tal senso l’Ispettorato spiega come per queste eventualità si dovrà contattare direttamente la sede territoriale dell’Ispettorato la quale, effettuate le dovute verifiche, provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile.
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