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IMPRESA

Obblighi di verifica per l’ente delegante sulla manutenzione straordinaria

Condannati per inquinamento ambientale Presidente e Direttore di un consorzio che non hanno disposto i necessari interventi di loro competenza

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 16 luglio 2025

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L’affidamento della manutenzione degli impianti ad altra società non esclude la permanenza dei doveri di vigilanza in capo all’ente delegante, con particolare riguardo al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente.
Così la sentenza della Cassazione n. 25902, depositata ieri, conferma la condanna del Presidente e del Direttore di un consorzio, ai sensi degli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p. (inquinamento ambientale colposo), per aver cagionato la compromissione e il deterioramento, significativi e misurabili, delle acque e di una significativa porzione di suolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il combinato disposto delle due fattispecie citate punisce anche l’ipotesi in cui venga colposamente cagionata una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. La pena è aggravata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Nel caso di specie, l’accusa si fondava sul fatto che i due soggetti apicali avevano omesso di disporre o comunque di verificare i necessari interventi di manutenzione straordinaria di competenza del consorzio; omissione da cui era derivato il verificarsi di numerosi casi di sversamento di reflui non trattati da due stazioni di sollevamento con conseguente inquinamento del suolo e del fiume.

La sequenza fattuale che qui aveva determinato lo sversamento dei liquami era stata individuata nel difettoso funzionamento dell’impianto di sollevamento (che evidentemente doveva essere dotato di sistemi idonei a garantirne l’operatività, anche nel caso di blocco di una delle pompe), e nell’omissione di un’adeguata attività di manutenzione e pulizia delle vasche. La Cassazione concorda con l’affermazione dei giudici di merito secondo cui entrambi gli imputati avrebbero dovuto occuparsi della gestione ordinaria e della manutenzione degli impianti di sollevamento, disponendo che fosse tempestivamente ed efficacemente effettuata.

Costoro invece avevano totalmente omesso di esercitare i doveri di vigilanza sull’esecuzione dell’attività demandata alla società in house, pur essendo stati informati della situazione di grave incuria in cui versavano le due pompe di sollevamento e delle conseguenze che si iniziavano a verificare in assenza di manutenzione.

Doveri di vigilanza sull’attività svolta dalla società in house

In particolare, il Direttore avrebbe dovuto verificare le cause degli sversamenti, chiaramente riconducibili a difetti di funzionamento degli impianti di sollevamento e risolvibili con interventi di manutenzione straordinaria non effettuabili dalla società delegata, considerato che, a norma di contratto, tale società aveva il compito di condurre, sorvegliare ed effettuare la sola manutenzione ordinaria degli impianti stessi. Costui avrebbe dovuto, inoltre, sollecitare il consiglio di amministrazione e il Presidente del consorzio affinché adottassero i provvedimenti di spesa necessari a risolvere le problematiche.
D’altra parte, il Presidente avrebbe dovuto vigilare sull’operato del direttore, sollecitare un intervento che risolvesse le problematiche legate al funzionamento delle pompe di sollevamento, anche esercitando i poteri di urgenza a lui attribuiti dallo Statuto che gli consentivano di stanziare i fondi necessari, disponendo le relative variazioni di bilancio da sottoporre a successiva ratifica da parte dell’assemblea.

Invece, tali soggetti, pur ritenuti consapevoli del rischio che la situazione causava al bene protetto, si erano limitati a far valere l’affidamento dell’incarico alla società controllata senza mai attivarsi in concreto per sopperire alle problematiche di cui erano stati portati a conoscenza anche dallo stesso amministratore della società delegata, problematiche che riguardavano il funzionamento dei gruppi elettronici e il sistema di tele-controllo.

Non si pone dunque qui un tema di “delega di funzioni” in materia ambientale, anche perché si fa riferimento a due entità giuridicamente distinte (un consorzio e una società), anche se nella sostanza riconducibili a un’unica struttura organizzativa. Tale delega comunque non avrebbe “liberato” i deleganti dai doveri di controllo di cui sin qui si è detto.
Si noti che – pur se dalla sentenza in commento non è dato sapere nulla riguardo a un’eventuale contestazione all’ente – tali motivazioni potrebbero ben fondare anche la responsabilità ai sensi dell’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.

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