Imposta sostitutiva sulle mance valida anche per i lavoratori somministrati
Per l’agenzia di somministrazione non vengono meno gli obblighi di sostituto d’imposta
Con la consulenza giuridica n. 7, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche indicazioni in merito all’imposta sostitutiva del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. “mance”) nelle strutture alberghiere e della ristorazione, chiarendo che tale beneficio può essere esteso anche ai lavoratori dipendenti di fornitori esterni, come ad esempio le agenzie di somministrazione.
In via preliminare, si ricorda che l’agevolazione fiscale in parola è stata introdotta dall’art. 1 comma 58 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Secondo tale disposizione, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mance, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (comprese addizionali regionali e comunali) con l’aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Le citate disposizioni si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta e per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano in quanto compatibili le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta ad un quesito di provenienza ministeriale con cui si chiede se le predette disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei lavoratori che non sono dipendenti delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande, bensì dipendenti dei fornitori esterni, come nel caso di lavoratori somministrati provenienti da agenzie di somministrazione.
Con l’occasione, si richiede altresì quali siano gli eventuali obblighi di sostituzione d’imposta per l’agenzia di somministrazione
Nella risposta, l’Agenzia evidenzia come l’art. 1 comma 58 della L. 197/2022 preveda l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% con riferimento alle somme erogate dai clienti ai lavoratori, senza richiedere espressamente che gli stessi siano impiegati della struttura ricettiva ovvero dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
Pertanto, si ritiene che l’imposta sostitutiva si applichi indistintamente sia ai lavoratori che dipendono direttamente dalle strutture ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia a quelli dipendenti di fornitori esterni (agenzie di somministrazione), impiegati presso le citate strutture.
Invece, con riferimento agli obblighi del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda come l’art. 33 comma 2 del DLgs. 81/2015 stabilisca che “con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Da tale disposizione si evince che il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico – comprensivo anche delle eventuali mance – è l’agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta, e tali obblighi permangono anche se le mance riscosse dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, destinate al lavoratore somministrato, sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice.
In tal caso, conclude l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall’utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d’imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d’imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.
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