Lavoro intermittente vietato per sostituire lavoratori che scioperano
Per i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo non opera il limite delle 400 giornate
Tra le forme di lavoro flessibili fruibili durante la stagione estiva rientra il lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13 e ss. del DLgs. 81/2015, che può essere a tempo determinato o indeterminato (per un approfondimento si rinvia a “Periodo estivo e occupazione. Strumenti di gestione della flessibilità lavorativa” della rivista La Consulenza del Lavoro).
Il ricorso a tale forma contrattuale è possibile in presenza delle esigenze individuate dai contratti collettivi o nei casi individuati con il DM 23 ottobre 2004, che rimanda alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/23. L’art. 1 comma 1 di tale DM dispone infatti che è “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate
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