La Convenzione supera la mancata iscrizione all’AIRE
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19459/2025 ha stabilito che, ove una persona fisica abbia mantenuto l’iscrizione alle anagrafi italiane, ma abbia il proprio centro degli interessi vitali in un altro Stato, la stessa si deve considerare residente in tale altro Stato.
La Convenzione con l’altro Stato (nella fattispecie, la Spagna) prevale, infatti, sulla normativa nazionale in forza degli impegni assunti dall’Italia ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
È stato conseguentemente ribaltato il giudizio di secondo grado, il quale aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio teso a riconoscere all’iscrizione anagrafica valenza di presunzione assoluta, non superabile da un Trattato internazionale.
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