Diverse modalità di deposito per la domanda di esdebitazione dell’incapiente
Cambiano le regole a seconda che il debitore disponga o non disponga della firma digitale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Il debitore persona fisica può accedere alla disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 del DLgs. 14/2019) a condizione che, congiuntamente, sia meritevole e non possa offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in una prospettiva futura.
Si tratta di un beneficio di natura eccezionale (Trib. Milano 14 marzo 2025) a cui può accedere anche la “famiglia incapiente” (Trib. Pisa 3 luglio 2024); l’istituto, inoltre, non ha natura concorsuale e non richiede il preventivo accesso alla liquidazione controllata, procedura rispetto alla quale si pone in un rapporto di alternatività (si veda “Liquidazione controllata inammissibile con patrimonio insufficiente o assente” dell’11 febbraio 2025).
Lo scopo è quello di consentire al debitore un suo reinserimento nel tessuto economico e sociale, sebbene chiedendo un sacrificio ai creditori; di contro, il sacrificio è mitigato dall’obbligo del debitore di “cedere” ai creditori, per i tre anni successivi, le eventuali utilità sopravvenute che eccedano la misura di cui all’art. 283 comma 2 del DLgs. 14/2019 (Trib. Oristano 29 luglio 2024).
Ai fini dell’accesso è richiesto che la domanda sia presentata al giudice competente tramite l’OCC (rectius gestore della crisi), allegando la documentazione di cui all’art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019, unitamente alla relazione particolareggiata contenente le indicazioni di cui ai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.
L’assistenza del gestore, oltre ai diversi compiti e funzioni che gli sono demandati, si estende anche al deposito telematico dell’istanza del debitore; deve escludersi, invece, la necessità che la domanda debba essere presentata con il patrocinio di un difensore (Trib. Torino 11 marzo 2025).
L’assistenza legale, in verità, non è espressamente richiesta dalla norma né esplicitamente esclusa come, ad esempio, in occasione della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 comma 1 del DLgs. 14/2019), il che potrebbe generare dubbi in merito alla sua obbligatorietà (art. 9 comma 2 del DLgs. 14/2019; si veda “Assistenza legale non necessaria per l’esdebitazione dell’incapiente” del 6 maggio 2025).
Chiarita l’assenza di un obbligo non è da escludersi, tuttavia, che il debitore voglia ugualmente avvalersi del patrocinio di un legale che, in tal caso, potrà procedere anche con il relativo deposito telematico.
Si tratta, infatti, di un’alternativa possibile e che non incide sulle allegazioni, posto che l’invio della domanda dovrà essere completo di tutta la documentazione richiesta, inclusa la relazione particolareggiata del gestore della crisi.
Ciò è quanto precisato dal Tribunale di Lecce con le linee guida per la gestione delle procedure di sovraindebitamento pubblicate il 21 febbraio 2025.
Le linee guida consentono anche un approfondimento delle modalità operative da seguire per il deposito telematico, distinguendo tra due differenti ipotesi legate alla disponibilità o meno, da parte del debitore, della firma digitale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
In particolare, nel caso in cui il debitore possegga entrambi gli strumenti, deve procedere con la sottoscrizione della domanda, apponendo la propria firma digitale, per poi trasmetterla, a mezzo PEC, al gestore della crisi.
In caso contrario, il deposito si articola in due fasi successive.
Innanzitutto, è necessario che il debitore sottoscriva la domanda con firma autografa e che lo faccia recandosi personalmente in cancelleria, procedendovi in presenza del cancelliere.
Spetta poi al gestore della crisi procedere con l’invio telematico della domanda, a cui deve allegare anche una copia del ricorso in formato PDF nativo e una scansione dell’originale sottoscritto dal debitore.
Anche con riferimento all’allegazione della relazione particolareggiata è richiesto che il gestore della crisi provveda a firmarla digitalmente, in formato PAdES e non CadES.
Per effetto delle modifiche recate dal DLgs. 136/2024, ai sensi dell’art. 10 comma 2-bis del DLgs. 14/2019, il debitore persona fisica è tenuto a indicare all’OCC l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, nonché le sue eventuali variazioni.
Benché non vi sia un richiamo espresso dell’art. 283 del DLgs. 14/2019, deve ritenersi che il citato art. 10 si applichi anche alla disciplina dell’esdebitazione del debitore incapiente: l’obbligo del debitore, infatti, si estende nei confronti di tutti gli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure disciplinate dal DLgs. 14/2019 (art. 10 comma 1 del DLgs. 14/2019).
Tuttavia, come indicato dalle stesse Linee guida, il debitore incapiente può dichiarare di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo PEC del gestore della crisi che lo assiste.
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