Liquidazione controllata inammissibile con patrimonio insufficiente o assente
La disponibilità di finanza esterna potrebbe consentire l’accesso alla procedura
Legittimati alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata sono il debitore (art. 268 comma 1 del DLgs. 14/2019) e il creditore, anche in pendenza di una procedura esecutiva individuale (art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019).
In verità, il creditore è legittimato a chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata a danno del debitore anche quando ricorra la revoca della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 73 comma 2 del DLgs. 14/2019) ovvero di concordato minore (art. 83 comma 2 del DLgs. 14/2019), se la stessa consegue al compimento di atti in frode o di inadempimenti della proposta; in questo caso, legittimato è anche il Pubblico Ministero.
L’apertura della procedura, indipendentemente dal soggetto istante, richiede ...
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