Sospensione del processo da contestualizzare in ambito tributario
Ove ci sia pregiudizialità tra giudici tributari la sospensione è obbligatoria
Nel processo tributario può sorgere l’esigenza di evitare giudicati contrastanti, situazione che oltre a minare la certezza del diritto causerebbe una serie indefinita di problemi.
Per ovviare a ciò, il legislatore ha previsto gli istituti della riunione dei ricorsi (art. 29 del DLgs. 546/92) e del litisconsorzio necessario (art. 14 del DLgs. 546/92), sussistente ad esempio nelle controversie tra soci e società di persone nelle imposte imputate per trasparenza.
Il litisconsorzio necessario postula il carattere inscindibile del rapporto, mentre la riunione dei ricorsi che i diversi processi pendano presso la stessa Corte e nello stesso grado di giudizio.
Qualora non si ravvisino i presupposti del litisconsorzio necessario e la riunione non possa essere disposta, il rischio di giudicati contrastanti può essere arginato mediante la sospensione del processo.
Per effetto dell’art. 39 comma 1-bis del DLgs. 546/92, “La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Deve sussistere una situazione di pregiudizialità in senso tecnico, quindi la decisione della causa pregiudiziale deve rappresentare il presupposto logico-giuridico per la decisione da adottare nella causa pregiudiziata: si pensi al rapporto tra ricorso contro il classamento (causa pregiudiziale) e ricorso contro l’accertamento per la maggiore IMU che da quel classamento origina (causa pregiudiziata), oppure al rapporto tra accertamento sul maggior reddito sociale (causa pregiudiziale) e accertamento del maggior reddito di capitale accertato pro quota al socio (causa pregiudiziata), ove sia stata applicata la presunzione di distribuzione degli utili neri nelle società di capitali a ristretta base sociale.
L’art. 39 comma 1-bis del DLgs. 546/92, in ragione del rinvio di cui all’art. 49 dello stesso decreto, va necessariamente coordinato con l’art. 337 comma 2 del codice di procedura civile: “Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.
Prendendo l’esempio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale, ne dovrebbe derivare che:
- se sia il processo instaurato dalla società che quello instaurato dal socio pendono in primo grado, il processo del socio deve necessariamente essere sospeso ai sensi dell’art. 39 comma 1-bis del DLgs. 546/92;
- se sul processo instaurato dalla società è già stata emanata la sentenza e questa viene impugnata, il processo del socio può, a discrezione della Corte tributaria, essere sospeso ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (Cass. 25 marzo 2024 n. 7952 e 12 novembre 2025 n. 29900).
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha sancito che quando nel processo pregiudiziale c’è la sentenza, “quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio della giurisdizione” (Cass. SS.UU. 19 giugno 2012 n. 10027, § 8, e 29 luglio 2021 n. 21763).
Se la sentenza della causa pregiudiziale, quindi, è impugnata la sospensione da necessaria diventa facoltativa. Se la Corte nega la sospensione, tale decisione non è immediatamente impugnabile ma la parte può riproporre nel grado successivo la richiesta di sospensione.
Invece, l’ordinanza di sospensione è impugnabile in Cassazione immediatamente con regolamento di competenza ex art. 42 del codice di procedura civile; non opera in questo caso l’inapplicabilità in sede tributaria del regolamento di competenza dell’art. 5 del DLgs. 546/92, considerato che il divieto si ritiene circoscritto ai conflitti di competenza vera e propria (Cass. 2 settembre 2024 n. 23482 e 27 agosto 2024 n. 23199).
A ogni modo, se la sospensione non viene disposta, l’eventuale contrasto tra giudicati, come detto dalle Sezioni Unite, può essere scongiurato applicando l’art. 336 comma 2 del codice di procedura civile, secondo cui “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941