Transazione fiscale nel piano di risanamento omologato con termine da coordinare
Necessario il coordinamento tra il termine di adesione del creditore pubblico e la finestra di voto dei creditori
La transazione fiscale è stata estesa dal decreto c.d. correttivo-ter al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), istituto giuridico introdotto dal DLgs. 14/2019 (CCII) nel novero degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Il PRO risponde all’obiettivo di garantire all’impresa in crisi uno strumento che prescinde dalle regole distributive tipiche delle c.d. procedure concorsuali in quanto i flussi generati dal piano possono essere ripartiti fra i creditori (classati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e che votino unanimemente) in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alla graduazione delle cause legittime di prelazione. Fanno eccezione i lavoratori dipendenti, che devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall’omologazione del PRO.
La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina fiscale del CCII, in pubblica consultazione fino al 20 maggio 2026, si occupa anche della disciplina della transazione fiscale nel PRO (art. 64-bis comma 1-bis del CCII).
Alla proposta di transazione, a cui va allegata la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali e la non deteriorità del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria, si applicano le regole della transazione fiscale nel concordato preventivo, in particolare quelle relative alla certificazione dei debiti tributari e all’individuazione dell’Ufficio competente. La competenza, ex art. 88 comma 5, è individuata in base al domicilio fiscale del debitore al momento del deposito. Quest’ultimo, secondo la bozza di circolare, va inteso come quello di presentazione della proposta di transazione fiscale, per analogia con la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Da tale data, quindi, decorre il termine di 90 giorni (salve integrazioni o rettifiche) per l’adesione dell’Amministrazione finanziaria.
Dato che la proposta di transazione fiscale può essere presentata prima di quando viene depositato il ricorso avanti al Tribunale per l’omologa del piano di risanamento, la bozza di circolare evidenzia che è inopportuno che l’Amministrazione aderisca alla proposta prima dell’ammissione del PRO da parte del giudice, poiché quest’ultimo deve preliminarmente valutare la ritualità e la legittimità della domanda, potendo dichiararne l’inammissibilità.
Con riferimento al coordinamento tra il termine di 90 giorni (entro cui l’Amministrazione finanziaria deve aderire o meno alla transazione) e la finestra di voto dei creditori del PRO, si prospettano tre scenari.
Se il termine per aderire (90 giorni) scade anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal tribunale (o in assenza del decreto che fissa detta data), l’Amministrazione finanziaria patisce una limitazione al diritto di informativa (potrebbe non fruire delle relazioni commissariali ex artt. 105 e 107 commi 3 e 6); in tal caso la bozza di circolare ritiene che il voto possa essere espresso solo dopo l’esaurimento della fase del contradditorio ex art. 107, anche se successivo ai succitati 90 giorni.
Se il termine per aderire scade all’interno della finestra di voto stabilita dal tribunale, l’adesione può essere espressa direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale.
Se il termine per aderire scade successivamente alla finestra di voto la circolare indica che l’Agenzia può esprimersi mediante il voto, se l’istruttoria è semplice, oppure chiedere il rinvio del termine di voto, sempre per non subire limitazioni al diritto di informativa.
Il comma 1-bis dell’art. 64-bis prevede inoltre l’estensione di 60 giorni del termine di adesione in caso di modifica della proposta e la sua integrale ripartenza in caso di nuova proposta. Tale disciplina va interpretata in modo da garantire sempre ai creditori pubblici un periodo minimo di 90 giorni per la valutazione, evitando che la modifica comporti una riduzione del termine complessivo. Se, però, la modifica incide sulla prestazione o sulle modalità di adempimento si configura una nuova proposta, con riapertura integrale del termine. La bozza di circolare afferma che deve intendersi, in tal senso, nuova la proposta che modifica la percentuale di soddisfo e tempi di pagamento: trattandosi dei cambiamenti più comuni, c’è da ritenere che quasi tutti i cambiamenti che interessino l’Erario finiranno per essere considerati dall’Amministrazione finanziaria una nuova proposta.
Infine, resta controversa la questione della necessità di una classe separata per il credito tributario nel PRO. Sebbene l’art. 85 comma 2 del CCII lo preveda per il concordato preventivo e non vi sia un richiamo espresso nel PRO, la giurisprudenza recente (Trib. Monza 12 marzo 2025 e App. Milano 11 giugno 2025) ha affermato la necessità di distinguere tra crediti privilegiati e chirografari dei creditori pubblici, nonché tra tributi e contributi previdenziali, al fine di rispettare i criteri di corretta formazione delle classi. La mancata distinzione può determinare l’inammissibilità del ricorso ex art. 64-bis del CCII.
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