Limiti alla proposta di transazione fiscale unitaria per le imprese del gruppo
Il principio della non deteriorità del trattamento va verificato sulle singole società
La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali degli istituti del DLgs. 14/2019 (CCII), in pubblica consultazione fino al 20 maggio 2026, affronta il tema del trattamento dei crediti tributari nelle crisi di gruppo, fornendo importanti indicazioni di prassi per gli Uffici e, quindi, per i professionisti che assistono le imprese in crisi.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 284-bis del CCII è stato introdotto dal c.d. correttivo-ter per colmare un vuoto normativo e consentire alle imprese appartenenti a un gruppo, tutte in stato di crisi o insolvenza, di presentare unitariamente le proposte di trattamento dei crediti tributari (e contributivi) nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (anche agevolati o a efficacia estesa), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e del concordato preventivo. Va evidenziato che la presentazione unitaria è facoltativa: le imprese possono quindi scegliere se procedere con una proposta congiunta o con istanze separate, ciascuna indirizzata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale.
La norma, infatti, individua un criterio di competenza accentrata, necessario per consentire l’unificazione del procedimento amministrativo: in caso di domicili fiscali ricadenti nell’ambito di competenza di uffici differenti, la proposta unitaria deve essere presentata all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. o, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Entro trenta giorni l’Agente della riscossione deve certificare il debito iscritto a ruolo o affidato alla riscossione di ogni società e, analogamente, opera l’Ufficio destinatario della proposta per il debito non ancora iscritto a ruolo o affidato. La bozza di circolare precisa che va emesso un unico certificato che espone dettagliatamente i gravami delle singole imprese, giacché, di principio, le rispettive masse attive e passive rimangono autonome.
In sede istruttoria, l’Ufficio deve verificare che la scelta del piano unitario, o di piani tra loro collegati, risulta più conveniente per i creditori di ogni singola impresa rispetto all’alternativa di piani autonomi. È necessario che il piano dimostri la capacità di assicurare il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico di ciascuna società per la quale sia prevista la continuità aziendale. Analoga verifica è richiesta anche nei casi di accordi di ristrutturazione e di piani soggetti a omologazione, indipendentemente dal momento in cui viene presentata la domanda giudiziale.
L’attestazione del professionista indipendente assume, in tal senso, un ruolo centrale: oltre alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, essa deve comprovare le ragioni della maggiore convenienza per i creditori di ciascuna impresa e descrivere analiticamente i legami partecipativi e contrattuali all’interno del gruppo.
La bozza di circolare evidenzia che, anche se il principio di autonomia delle masse attive e passive può essere derogato in ragione dei vantaggi compensativi che il piano unitario consente di ottenere, in sede di valutazione, gli uffici devono prestare particolare attenzione al requisito della non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale. Tale condizione, prosegue la circolare, deve essere verificata per ogni società del gruppo. L’Agenzia delle Entrate fa discendere da questa considerazione la conseguenza che una ipotetica proposta unitaria che preveda un trattamento globalmente non deteriore, ma deteriore per anche una sola impresa del gruppo, non potrà essere accolta. La conclusione appare particolarmente forte, in quanto limita in modo significativo l’utilizzabilità dei vantaggi compensativi.
Si ipotizzi, ad esempio, che due società in crisi, A e B, abbiano passività fiscali, rispettivamente, per 40 e 60 e che il piano ne preveda il pagamento complessivo per 80, ottenuti dall’attivo di A per 20 e da quello di B per 50. Ipotizziamo anche che la soddisfazione dei crediti, in caso di liquidazione giudiziale sia stimata in 30 per A e 20 per B. In tal caso, in base alla bozza di circolare, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe respingere la proposta in quanto il trattamento, singolarmente considerato, di A è “deteriore”, ma in tal modo l’Erario si troverebbe a realizzare dalla liquidazione delle due società un importo complessivo di 50, mentre la proposta transattiva avrebbe garantito 80.
La bozza di circolare, infine, ritiene applicabile l’art. 284-bis del CCII anche alle proposte transattive di gruppo nella composizione negoziata, in coerenza con la finalità della norma di valorizzare la soggettività economica del gruppo e semplificare il procedimento amministrativo, senza pregiudicare la tutela dei creditori e l’autonomia patrimoniale delle singole imprese.
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