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LAVORO & PREVIDENZA

Con il trasferimento le dimissioni sono per giusta causa se c’è inadempimento

Per la Cassazione, la notevole distanza tra le sedi di lavoro non basta a rendere la disoccupazione involontaria ai fini della percezione della NASpI

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 23 aprile 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10559/2026, ha fatto chiarezza su quando deve considerarsi sussistente o meno la giusta causa di dimissioni in caso di trasferimento del lavoratore a una sede lavorativa distante oltre 50 km dalla sua residenza.
La questione è rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI, considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015 tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/66 (come modificato dall’art. 1 comma 40 della L. 92/2012).

Nel caso di specie, il lavoratore era stato trasferito dalla sede aziendale di Genova a quella di Catania; a causa di tale trasferimento aveva rassegnato le dimissioni e chiesto l’indennità NASpI, ritenendo le sue dimissioni rassegnate per giusta causa. In primo grado, il Tribunale non aveva ritenuto sussistente la giusta causa, respingendo così la domanda di indennità di disoccupazione. In sede di appello, invece, i giudici avevano ritenuto che il suo trasferimento in Sicilia integrasse una giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c., con conseguente diritto alla NASpI.
Tale decisione è stata così impugnata in Cassazione dall’INPS. L’Istituto ha in particolare lamentato che la Corte d’Appello avesse riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni in conseguenza del predetto trasferimento senza accertare la sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c., quindi senza verificare né il grave inadempimento del datore di lavoro né l’intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

I giudici di legittimità, con la decisione in commento, hanno dato ragione all’INPS: dall’ordinanza n. 10559/2026 emerge che in caso di trasferimento del lavoratore in una sede distante oltre 50 km dalla sua residenza, ai fini dell’integrazione degli estremi della giusta causa di recesso non basta la notevole distanza tra la sede di lavoro originaria e quella di destinazione, in quanto tale distanza, sebbene rilevante, non è di per sé ostativa allo svolgimento della prestazione di lavoro.

In questi casi, pertanto, la giusta causa di dimissioni è configurabile solo nella misura in cui venga accertata l’insussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c. idonee a legittimare il trasferimento del lavoratore, e quindi quando venga accertato un grave inadempimento datoriale, oppure quando venga accertata un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario. Detto in altri termini, come precisato nel principio di diritto espresso con l’ordinanza in esame, è necessario “l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto)”.

La Cassazione, con questa decisione, assume così una posizione diametralmente opposta rispetto a quella assunta, qualche anno fa, dal Tribunale di Torino in materia. Infatti, con la sentenza n. 429/2023, il Tribunale di Torino aveva considerato il trasferimento a una sede lavorativa distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore (o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici) una variazione delle condizioni di lavoro, personali, lavorative e familiari del lavoratore talmente importante da comportare, di per sé, una giusta causa di dimissioni, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale assunta.

Merita, infine, di essere evidenziata un’ultima considerazione, che potrebbe far riflettere. L’INPS, con il messaggio n. 369/2018, ha ribadito che in presenza di dimissioni a seguito di trasferimento ad altra sede l’accesso alla NASpI è ammesso solo se il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con lo stesso messaggio l’Istituto ha però riconosciuto la NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Sulla base di ciò, se il lavoratore si dimette a seguito di trasferimento ad altra sede, anche molto distante, come nel caso di specie, il riconoscimento della NASpI è subordinato a un inadempimento datoriale. Se, invece, il lavoratore non si dimette ma rifiuta il trasferimento e il rapporto cessa per effetto di una risoluzione consensuale, l’indennità di disoccupazione viene riconosciuta in quanto, come si legge nel citato messaggio, “la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento”.

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