Avviata la transizione dell’AEO verso il trust&check operator
La Commissione Ue ha iniziato il processo, indirizzandolo verso procedure di whistleblowing
L’AEO inizia la sua fase di transizione, per arrivare a richiedere agli operatori non solo il controllo delle proprie operazioni di importazione o esportazione, ma anche l’evidenza di avere adottato misure adeguate a segnalare alle autorità ogni possibile infrazione rilevante ai fini doganali e fiscali in genere.
Il controllo delle operazioni, dunque, compie la sua prima virata, spostandosi dal regime di controllo delle autorità a quello di compliance degli operatori (o, perlomeno, di quelli virtuosi e qualificati AEO). Si tratta di un cambio di paradigma che è in linea con gli attuali modelli tributari, ma che va attuato con grande attenzione, perché ha riflessi sulla responsabilità di impresa, di gestione e di autocontrollo, che deve riconoscere adeguate misure di apprezzamento di quanto posto in essere dai soggetti qualificati per governare i flussi effettivamente governabili con una diligenza che non sia qualificata e rafforzata, ma che non sfoci in forme di responsabilità in qualche modo oggettiva.
È in ogni caso meritorio l’intento perseguito dalla Commissione con la nota TAXUD/A3/002/2026 del 31 marzo, di cui l’Agenzia delle Dogane ha reso nota ieri la pubblicazione con un avviso, per due ordini di ragioni, il primo contingente e il secondo prospettico. Il documento, infatti, da un lato pone già nuove sfide, confermando la tendenza ormai pacifica e di sistema, per cui il momento doganale non è (più) nella dichiarazione, ma nelle attività che la precedono; dall’altro lato, anticipa quello che i lavori preparatori del nuovo Codice dell’Ue hanno adottato, nell’introduzione della figura di trust&check operator che si affianca e supera l’AEO per riconoscere una nuova figura super qualificata che arriverà alla condivisione delle scritture contabili con l’autorità, senza più dichiarazioni tradizionali, a patto di osservare schemi di compliance rigorosi. E questi schemi, già previsti in parte per gli AEO, saranno rafforzati per i trust&check operator, marcandosi la differenza tra le due figure anche in materia di anticipo dei rischi e comunicazioni con le autorità.
Per tale motivo la Commissione ora inizia questo dialogo (necessariamente dedicato agli AEO) con il documento in esame, il cui scopo esplicito è rafforzare le capacità di autorità doganali e operatori economici, cioè di tutti gli attori della catena di approvvigionamento coinvolti nel trasporto e nella logistica in tutte le modalità di traffico, per identificare, seguire e prevenire irregolarità, incluse quelle relative a minacce alla sicurezza e protezione, come il traffico di droga, alla criminalità organizzata e ad altre forme di attività illecite. È vero che il documento è una Raccomandazione, ma è altresì vero che lo stesso paper osserva che, “man mano che il nuovo Codice doganale Ue prenderà forma, questa guida fungerà da preludio, promuovendo una cultura di cooperazione e conformità tra gli stakeholder”, col chiaro intento di indirizzare le attività, non potendosi escludere l’uso di questa piattaforma, da parte della autorità doganale nazionale, per premiare già oggi comportamenti preventivi e cooperativi.
L’obiettivo sarà raggiunto favorendo una cooperazione bidirezionale rafforzata tra autorità doganali e operatori economici, in linea con la strategia Ue sui Farmaci, la strategia Ue sui Porti e i principi di partenariato pubblico-privato per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento merci sancite dalla legislazione doganale dell’Ue. In questa logica, la cooperazione consiste nel raccogliere informazioni dagli operatori economici per sfruttare le loro competenze e risorse al fine di individuare e prevenire irregolarità, nonché nell’ideare modi per permettere alle autorità doganali di condividere informazioni e conoscenze rilevanti in conformità con le legislazioni nazionali, per rafforzare la capacità degli operatori economici di individuare spedizioni fraudolente e parti sospette.
Su queste basi, la piattaforma di dialogo privilegiata è senz’altro quella esistente in materia di operatori economici autorizzati (AEO) e autorità doganali, con l’obiettivo di approfondire il livello di collaborazione e condivisione delle informazioni, consentendo alle autorità di mirare e prevenire meglio le attività illecite, anche se – osserva la Commissione – tutti gli operatori economici sono incoraggiati a seguire lo stesso approccio di condivisione delle informazioni per contribuire a un ambiente commerciale più sicuro, protetto e conforme. Seguono poi, nel documento, esempi di prassi, trigger di controllo e approcci vincenti di prevenzione, basati su best practice in vigore, sia per contesto (es. IM/EX), sia per settore (es. acciaio o farmaci, per non arrivare a fenomeni di crimine associato).
Infine si sottolinea che se è vero che, come osserva la Commissione, “nell’ambito del nuovo UCC, l’intento principale è approfondire ulteriormente il quadro giuridico dello scambio di informazioni tra operatori doganali ed economici [...], seguendo un approccio passo dopo passo e [...] e promuovendo un ambiente trasparente e collaborativo per stabilire una solida base per il prossimo quadro normativo”, dev’essere anche vero che la compliance non è solo un affare doganale, ma è un affare di sistema (AEO, 231, SOAC, TCF, legalità, ICP, ecc.), che impone mutuo riconoscimento di oneri e benefici.
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