ACCEDI
Martedì, 21 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Professionista attestatore responsabilizzato sulla crisi di gruppo

I gruppi di imprese sono stati esaminati dalla nuova circolare sui profili fiscali del DLgs. 14/2019

/ Marco PEZZETTA

Martedì, 21 aprile 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso in pubblica consultazione la bozza della circolare atta a indirizzare le prassi dell’Amministrazione finanziaria in relazione agli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 (si veda “In consultazione la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi” del 16 aprile 2026).

Il documento si sofferma anche sulle norme dedicate ai gruppi di imprese e, in tale ambito, in primo luogo sull’art. 284 del CCII. Come spesso accade, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è utile per una sintesi sistematica della disciplina.

Il documento si apre evidenziando, opportunamente, il mutamento “copernicano” di prospettiva rispetto al RD 267/42, improntato a una visione rigidamente atomistica dell’impresa, che non consentiva trattazioni unitarie delle crisi di gruppo, con la sola, parziale, eccezione del DLgs. 270/99 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che prevedeva l’estensione della procedura alla capogruppo e alle controllate insolventi, anche se prive dei requisiti dimensionali necessari. La giurisprudenza di legittimità, comunque, in assenza di una base normativa espressa, aveva costantemente respinto le istanze di adattamento delle procedure concorsuali alle esigenze ai gruppi.

Il CCII, pur non introducendo un meccanismo di automatica estensione delle procedure all’intero gruppo, adotta un approccio flessibile, volto a bilanciare l’unitarietà del gruppo con l’autonomia giuridica e patrimoniale delle singole imprese, con l’evidente obiettivo di valorizzare le situazioni in cui la sussistenza del gruppo giustifica soluzioni parzialmente derogatorie rispetto al principio di separazione delle masse.

In tal senso, anche se l’art. 284 afferma, al comma 3, il principio dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa, i commi successivi introducono elementi che attenuano la rigidità di questo principio e, quindi dell’applicazione del precetto di cui all’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio.

In particolare, il comma 4 richiede che il ricorso spieghi in modo puntuale le ragioni di maggiore convenienza per i creditori di un unico piano (di risanamento o liquidazione) di gruppo anziché di piani autonomi per ciascuna delle imprese del gruppo in crisi o insolvenza. La chiave di interpretazione è, pertanto, quella dei c.d. “vantaggi compensativi”, definibili come i benefici economici, patrimoniali o finanziari, diretti o indiretti, che una singola impresa del gruppo consegue grazie al collegamento funzionale con le altre imprese del gruppo, tali da compensare sacrifici patrimoniali o trasferimenti di risorse effettuati in favore di altre società del gruppo, e idonei ad assicurare un migliore soddisfacimento dei propri creditori.

Come chiarito nel successivo art. 285 del CCII, i vantaggi compensativi possono derivare da operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo. È dunque evidente che il rigido rispetto dell’autonomia delle singole masse attive e passive, come desunto dal disposto dell’art. 2740 c.c., si pone in netta contraddizione con la possibilità di operare trasferimenti di risorse infragruppo e con il conseguimento di vantaggi compensativi. Ne deriva la necessità di comprendere se e quanto il principio può essere derogato consentendo un trasferimento patrimoniale da una società del gruppo, a pregiudizio dei propri creditori particolari, a un’altra società del gruppo, i cui creditori particolari conseguono una fonte di soddisfazione che altrimenti non otterrebbero.

L’Agenzia delle Entrate, in tale contesto, valorizza e, per così dire, “responsabilizza” (ulteriormente) il professionista indipendente incaricato della attestazione, dal cui lavoro devono risultare evidenti le ragioni e gli importi dei benefici derivanti dalla procedura di gruppo e, quindi, dei vantaggi compensativi, sia nel concordato preventivo che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti. D’altro canto, in assenza di tali evidenze, non vi sarebbero motivazioni legittime di deroga al principio della indisponibilità del credito tributario, in quanto si deve escludere che si tratti di un atto di liberalità, deve essere confermato che è stata effettuata una valutazione comparativa di efficienza economica nonché che la decisione è stata assunta nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dal legislatore.

Non privo di significato è, quindi, anche il rimando che la bozza di circolare effettua all’art. 289 del CCII e agli obblighi ivi declinati di informativa rafforzata sulla struttura del gruppo e sui rapporti infragruppo, così come ai poteri istruttori particolari attribuiti al commissario giudiziale, che ha titolo per assumere informazioni dalle autorità pubbliche e dalle società fiduciarie per verificare l’esistenza e il perimetro del gruppo, individuare operazioni infragruppo, prevenire atti in frode e accertare conflitti di interesse, anche ai fini dell’ammissione al voto.

TORNA SU