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IMPRESA

Liquidazione controllata anche su istanza di un avvocato verso un ex cliente

Può agire un professionista munito di parcella liquidata dal Consiglio dell’Ordine

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Martedì, 21 aprile 2026

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La sentenza n. 56/2026, con cui il Tribunale di Torino, il 2 febbraio 2026, ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, nei confronti di un debitore persona fisica in stato di insolvenza, su istanza di un creditore, ai sensi dell’art. 268 commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), ha il pregio di passare scrupolosamente in rassegna alcune questioni, di carattere pratico-operativo, di rilievo nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII e, segnatamente, nell’ambito delle procedure liquidatorie minori.

Risulta preliminarmente interessante evidenziare la circostanza per cui il creditore ricorrente fosse uno studio legale e, al contempo, il debitore resistente fosse, di converso, un proprio ex cliente e assistito in una serie di processi penali.
La circostanza assume, ad avviso di chi scrive, un rilievo pratico e operativo, allorché, analogamente a quanto già rilevato nel precedente di merito, sempre pronunciato dal Tribunale di Torino il 7 novembre 2025, in cui si era addivenuti all’apertura di una procedura liquidatoria minore su istanza di un curatore nominato nell’ambito di una liquidazione giudiziale di una impresa commerciale non minore, anche nel caso di specie si è al cospetto di un creditore, nella specie sempre un professionista (ma avvocato), il quale, ancorché munito di una parcella formalmente liquidata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in luogo della tradizionale e consueta azione di merito ed esecutiva individuale, avrebbe, al contrario, optato e preferito “recuperare” il proprio credito vantato nei confronti del proprio debitore (ex cliente e assistito), a titolo di compenso maturato a fronte delle prestazioni professionali rese nel suo interesse, per il tramite di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 del CCII.

Il che, ad avviso di chi scrive, segna un potenziale radicale mutamento di paradigma nel contesto della scelta, da parte del creditore, del contenzioso da avviare nei confronti del proprio debitore per il recupero del credito maturato nei suoi riguardi, de facto confermando una sempre più diffusa consapevolezza circa l’utilità delle procedure disciplinate dal CCII, anche in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, allorché connotate da una maggiore efficacia ed efficienza, per valutazione sulle tempistiche e contenimento dei costi, rispetto alle note azioni giudiziarie ordinarie.

Un particolare elemento sul quale aprire e sviluppare, forse, un’attenta riflessione potrebbe riguardare la questione relativa alla legittimazione passiva, riconosciuta dalla sentenza in capo al debitore convenuto.
Ora, nel provvedimento ci si riferisce al debitore resistente, quale già imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno, nonché già socio amministratore (e, dunque, come tale, illimitatamente responsabile) di una società in accomandita semplice cancellata dal Registro delle imprese da oltre un anno, e, da ultimo, già amministratore e socio di talune società di capitali, anch’esse cancellate dal Registro delle imprese.

Alla luce di ciò, considerato il modificato disposto di cui all’art. 33 comma 1 del CCII, in forza del quale non solo la liquidazione giudiziale, ma anche la liquidazione controllata, non può essere aperta, su istanza del creditore, una volta decorso un anno dalla cancellazione del Registro delle imprese, non si può che concludere come l’accertamento della richiamata legittimazione passiva non sia scaturita tanto dalla qualificazione del debitore alla stregua di un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno, quanto, piuttosto, dalla sua qualificabilità alla stregua di un residuale debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 comma 1 lett. c) del CCII, allorché già socio di una sas cancellata dal Registro delle imprese, nonché già socio e amministratore di talune società di capitali.

Infine, un’ultima considerazione deve essere spesa: difettando nella procedura avviata su istanza del creditore una indicazione, da parte del debitore, di quanto occorrente al proprio mantenimento, occorre che questi (o il liquidatore), una volta aperta la procedura, prontamente formuli un’istanza al giudice delegato affinché determini il quantum da non comprendere nella liquidazione ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII, diversamente dovendosi ritenere, in assenza di detta determinazione, sottoposta a liquidazione la totalità degli stipendi, pensioni o altri redditi periodici del debitore.

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