La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito 231
La sentenza n. 16218, depositata ieri dalla Cassazione, conferma l’interpretazione della giurisprudenza, secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito previsto dal DLgs. 231/2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato (cfr. Cass. nn. 25648/2024, 25492/2021, 41082/2019).
I giudici di legittimità danno atto dell’esistenza di due diversi orientamenti sul tema (si veda “Cancellazione dal Registro delle imprese con effetti 231 incerti” del 25 marzo 2022), che deriva dalla mancata previsione delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell’ente a seguito della cancellazione della società dal Registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 e seguenti del DLgs. 231/2001 unicamente delle vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).
Secondo la pronuncia in commento non si può equiparare la cancellazione dal Registro delle imprese al fallimento (liquidazione giudiziale); inoltre, la sopravvivenza della società cancellata dal Registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l’applicazione di sanzioni inattuabili.
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