Assistenza legale non necessaria per l’esdebitazione dell’incapiente
La natura della procedura rende indispensabile la sola assistenza dell’OCC
Il debitore persona fisica può accedere alla disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 del DLgs. 14/2019) a condizione che, congiuntamente, sia meritevole e non possa offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in una prospettiva futura.
Con l’esdebitazione, il debitore ottiene una declaratoria di inesigibilità per tutti i crediti antecedenti al ricorso senza alcuna soddisfazione, neanche parziale, delle ragioni dei creditori (Trib. Taranto 28 febbraio 2024).
Si tratta di un beneficio che assume natura eccezionale, oggetto di una disciplina specifica (Trib. Milano 14 marzo 2025), riservata alla sola persona fisica che può accedervi una sola volta (art. 283 comma 1 del DLgs. 14/2019); di contro, non può accedervi il debitore che ha personalità giuridica, a prescindere dal ricorrere dell’incapienza, e che, invece, potrà regolare il suo stato di sovraindebitamento attraverso la liquidazione controllata (Trib. Prato 16 dicembre 2024).
Ai fini dell’accesso è richiesto che la domanda sia presentata al giudice competente tramite l’OCC, allegando la documentazione di cui all’art. 283 comma 3 del DLgs. 14/2019, unitamente alla relazione particolareggiata contenente le indicazioni di cui ai successivi commi 4 e 5 del citato art. 283.
Deve escludersi, invece, la necessità che la domanda di esdebitazione del debitore incapiente debba essere presentata con il patrocinio di un difensore.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Torino con decreto dell’11 marzo 2025.
L’assistenza legale, in verità, non è espressamente richiesta dalla norma né, di contro, esplicitamente esclusa come, ad esempio, in occasione della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 comma 1 del DLgs. 14/2019); ciò, come rilevato, potrebbe generare dubbi in merito all’obbligatorietà del patrocinio del difensore (art. 9 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Tale possibilità, tuttavia, deve escludersi sulla base di molteplici considerazioni aventi natura diversa.
Innanzitutto, la procedura di esdebitazione dell’incapiente, che non ha natura concorsuale (Trib. Taranto 28 febbraio 2024), si configura quale procedimento autonomo a cui non è applicabile la disciplina sul procedimento unitario; ciò escluderebbe, dunque, un obbligo di difesa che, invece, riguarda tutti i casi di procedimento unitario, a eccezione delle deroghe espressamente previste (artt. 40 comma 5, 68 comma 1 e 269 comma 1 del DLgs. 14/2019).
L’esdebitazione non ha natura contenziosa, posto che l’eventuale contradditorio con i creditori, in ragione della loro opposizione, è decisa dallo stesso giudice con conferma o revoca del decreto (art. 283 comma 8 del DLgs. 14/2019). Pertanto, l’esdebitazione rientra tra i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione per i quali la difesa legale non è generalmente richiesta, salvo che il procedimento non coinvolga una pluralità di parti, portatrici di interessi non omogenei.
Vi è da considerare, ulteriormente, che l’assistenza al debitore è costantemente fornita dall’OCC, soggetto qualificato e dotato delle competenze tecniche necessarie per consentire il raggiungimento di un buon esito della procedura.
Posta l’assenza di possibili controversie tra le parti, anche solo potenziali, e in ragione dell’assistenza dell’OCC, sembrerebbe, dunque, non esservi alcun valore aggiunto che la difesa tecnica potrebbe apportare tanto da richiederne l’obbligatorietà.
Non meno trascurabili solo le considerazioni legate al compenso e alla natura del credito.
Con riferimento al primo aspetto, ove si ritenesse necessaria l’assistenza di un difensore, si potrebbe generare il rischio di una potenziale preclusione all’accesso per il debitore: la situazione di incapienza, infatti, sebbene sia una delle condizioni necessarie per accedere al beneficio, postula l’assenza di risorse finanziarie da destinare ai creditori e, conseguentemente, anche a un possibile legale.
Del resto, non può escludersi l’eventualità che, nonostante l’incapienza, non ricorrano le condizioni per la richiesta del patrocinio a carico dello Stato (art. 76 del DPR 115/2002). La conseguenza è che il debitore potrebbe avere delle concrete difficoltà nell’individuazione di un legale che, evidentemente, di contro, correrebbe il rischio di prestare la propria attività lavorativa senza alcuna possibilità tangibile di ricevere un compenso.
Vi è da considerare, inoltre, che ai sensi dell’art. 283 comma 6 del DLgs. 14/2019, il compenso dell’OCC è ridotto della metà; ove si ammettesse l’obbligatorietà della difesa, la norma potrebbe generare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al gestore, unico inciso dalla riduzione, nonostante l’obbligatorietà della sua assistenza.
Infine, la norma non attribuisce alcuna prededuzione ai crediti professionali dell’eventuale difensore, posto che tale natura è riconosciuta soltanto ai crediti relativi all’attività di assistenza necessaria, quale quella prestata dall’OCC.
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