Assistenza legale non necessaria per l’esdebitazione dell’incapiente
La natura della procedura rende indispensabile la sola assistenza dell’OCC
Il debitore persona fisica può accedere alla disciplina dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 del DLgs. 14/2019) a condizione che, congiuntamente, sia meritevole e non possa offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in una prospettiva futura.
Con l’esdebitazione, il debitore ottiene una declaratoria di inesigibilità per tutti i crediti antecedenti al ricorso senza alcuna soddisfazione, neanche parziale, delle ragioni dei creditori (Trib. Taranto 28 febbraio 2024).
Si tratta di un beneficio che assume natura eccezionale, oggetto di una disciplina specifica (Trib. Milano 14 marzo 2025), riservata alla sola persona fisica che può accedervi una sola volta (art. 283 comma 1 del DLgs. 14/2019); di contro, non può accedervi il debitore che ha personalità
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41