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Sabato, 21 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Nessuna sanzione all’amministratore della società se questa non è fittizia

In assenza della prova della fittizietà della società risponde delle sanzioni solo la persona giuridica

/ Rebecca AMATO

Sabato, 21 giugno 2025

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L’amministratore della società non può essere chiamato a rispondere delle sanzioni fiscali della società di capitali o dell’ente dotato di personalità giuridica se questa non è un mero schermo, né è utilizzata come soggetto interposto dal relativo amministratore.

Per tale ragione in base all’art. 7 del DL n. 269/2003, deve escludersi qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all’amministratore, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/1997.
Questo è il principio a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16454 del 18 giugno 2025, che torna a (ri)affermare la responsabilità dell’ente e non della persona fisica.

Rammentiamo che in deroga al principio personalistico della sanzione ex art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97, l’art. 7 del DL 269/2003 al primo comma stabilisce che: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” (ora il principio compare anche nell’art. 2 comma 2-bis del DLgs. 472/97, essendo stato introdotto dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, in tema di concorso nella violazione stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

Nel caso di specie all’amministratore della società (intraneo) veniva notificato un atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97 quale soggetto responsabile in concorso con la società avendo, a dire dell’Agenzia delle Entrate, perseguito un proprio illecito interesse economico avvalendosi dello schermo sociale.
Emerge dal decisum, però, che non risulta provato che la società costituiva una mera fictio, ovvero uno schermo, o ancora uno strumento di mera interposizione.

In assenza di tale dimostrazione, la Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto per cui: “In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica, la quale non costituisca un mero schermo e quindi un’entità fittizia, o che comunque non sia utilizzata come mero soggetto interposto dal relativo amministratore e in generale dell’intraneus per scopi suoi propri – nei quali casi è infatti quest’ultimo il soggetto passivo in quanto titolare del vantaggio fiscale – tutte le sanzioni fiscali che dipendono dal suo comportamento debbono essere irrogate esclusivamente in capo alla società od alla persona giuridica stessa cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto di cui all’art. 7, d.l. n. 269/2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all’intraneus ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 472/1997”.

I giudici di legittimità hanno spiegato che proprio la disciplina dell’art. 7 del DL n. 269/2003 che comporta in via eccezionale una deroga alla responsabilità personale di cui all’art. 9 del DLgs. 472/97 citato, determina l’esclusiva responsabilità della società che si avvantaggia dell’evasione.

In sostanza, secondo la Cassazione “non può ritenersi la convivenza della responsabilità per sanzioni fiscali della società con quella dell’intraneus, proprio perché il collegamento normativamente stabilito è fra rapporto fiscale e vantaggio fiscale da un lato, ed esclusiva responsabilità della società dall’altro. D’altronde ritenere l’amministratore concorrente della società, e dunque responsabile in proprio ex art. 9, d.lgs. n. 472/97, costituisce un’interpretatio abrogans della disposizione di cui all’art. 7 d.l. cit”.

Orientamento difforme per l’estraneo

La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento per cui l’art. 7 del DL 269/2003 era stato interpretato nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003 (tra le tante Cass. 1° aprile 2022 n. 10651).

Tuttavia, recentemente la stessa Cassazione, ha sostenuto la responsabilità della persona fisica per le sanzioni con riguardo, però, al caso dell’estraneo.
Trattasi della sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024 in cui l’estraneo, nella specie il notaio, è stato ritenuto responsabile della sanzione ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97 e dell’art. 7 del DL 269/2003. Ciò in quanto esse sono norme tra loro compatibili e se sussistono tutte le condizioni per il concorso di persone la persona fisica può rispondere delle violazioni facenti capo alla persona giuridica.

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