Avvio della sugar tax di nuovo rinviato
Con il DL approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, l’efficacia slitta dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026
Con il decreto legge che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, è nuovamente differita l’efficacia della c.d. “sugar tax”, vale a dire, secondo la nozione giuridica, dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate.
Il rinvio sarà dal 1° luglio 2025 (quando avrebbe dovuto, da ultimo, trovare efficacia) al 1° gennaio 2026, in attesa di eventuali ulteriori proroghe o della sua abolizione.
Il tributo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019). Dopo essere stato modificato già dalla legge di bilancio successiva (art. 1 comma 1086 della L. 178/2020), l’efficacia della disciplina è stata rinviata in più occasioni, sino al differimento previsto dal DL approvato ieri.
Tra le proroghe che si sono susseguite, la precedente era stata quella dell’art. 9-bis comma 7 lett. b) del DL 39/2024, con la quale la disciplina era stata differita al 1° luglio 2025.
Come descritto, seppure in extremis, il Governo ha provveduto a un ulteriore rinvio (al 1° gennaio 2026).
Sul piano oggettivo, l’imposta colpisce i prodotti finiti (e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali) previa diluizione, rientranti nelle voci doganali NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Ue (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate), condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, quando tali prodotti:
- sono ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, ossia qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
- posseggono un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
L’imposta è stata fissata nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso dei prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente per il consumo in altri Paesi Ue o destinate a essere esportate.
Invece, sono obbligati a registrarsi presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con uno specifico codice identificativo, il fabbricante nazionale o il soggetto tenuto al condizionamento dei prodotti, nonché il soggetto acquirente nel caso di beni provenienti da altri Stati membri dell’Ue.
Per gli stessi soggetti, l’imposta dovuta, determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell’accertamento, è versata entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all’Ue, l’imposta è, invece, accertata e riscossa dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con le modalità previste per i diritti di confine.
La disciplina ha già ricevuto le proprie modalità di attuazione, per effetto del DM 12 maggio 2021, il quale ha definito, ad esempio:
- le regole di registrazione dei soggetti obbligati;
- gli adempimenti del fabbricante e dell’acquirente;
- l’accertamento, il versamento e il rimborso dell’imposta;
- le relative verifiche e i controlli.
Si segnala, infine, che è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale rispetto al tributo in argomento. Difatti, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 49/2024), la scelta disincentivante del legislatore, operata con l’introduzione della citata tassa, non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo.
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