Compliance preventiva per le modificate sanzioni doganali
La disciplina sanzionatoria si divide, con diverse soglie, tra misure amministrative e penali
Con la circolare n. 14/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito rilevanti chiarimenti interpretativi sul regime transitorio delle sanzioni doganali, a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 81/2025 al DLgs. 141/2024 (si veda “Favor rei per le nuove sanzioni doganali” del 19 giugno 2025).
Oltre alla rideterminazione delle soglie per l’applicazione delle misure penali o amministrative, con il dazio che resta fermo all’evasione per omessa o infedele dichiarazione pari a 10.000 euro e l’IVA e gli altri diritti di confine innalzati a 100.000 euro, il punto nodale dell’intervento è da rintracciare nella spinta alla disclosure spontanea, con la previsione di scudi per sanzioni e misure accessorie, come la confisca.
In questa logica, che stimola le imprese a potenziare compliance e controlli interni preventivi e successivi, in una logica di audit, si segnala l’affermazione del principio di favor rei quale criterio guida per l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni sanzionatorie, con una posizione, però, che distinguerebbe le ipotesi amministrative da quelle penali. Per le prime, infatti, resta la data spartiacque del 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore della riforma, mentre per le seconde l’applicazione del principio del favor dovrebbe intendersi generalizzata.
Quanto alla disclosure per volontà del contribuente, in caso di revisione attivata su istanza di parte non si applicano sanzioni e confisca, per le ipotesi amministrative, ex art. 96 comma 13 DNC, e parimenti non si procede con fattispecie penale, ma con ravvedimento, ex art. 112 DNC.
In caso di verifica, invece, si applicano sanzioni e misure accessorie, considerando però che la nuova disciplina è più favorevole e può essere soggetta alla retroattività prevista dall’art. 2 commi 2 e 4 c.p. Di conseguenza, le nuove disposizioni si applicano a tutte le condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore del DLgs. 81/2025, purché non già definite con sentenza irrevocabile.
La circolare n. 14/2025 ha confermato tale lettura, ribadendo l’obbligo di applicare la normativa sopravvenuta più favorevole anche in corso di procedimento. In altre parole, poiché la modifica introduce un trattamento più favorevole, prevedendo – nei casi in cui i diritti di confine diversi dal dazio siano compresi tra 10.001 e 100.000 euro – una sanzione amministrativa in luogo di quella penale, essa trova applicazione retroattiva per tutte le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche in argomento, ancorché accertate successivamente, nonché, più in generale, ai procedimenti ancora in corso o non ancora definiti con decisione definitiva.
Particolare rilievo assume, infatti, la nuova causa di non punibilità introdotta dall’art. 112 DNC, che consente all’autore della violazione di estinguere il reato mediante il pagamento integrale dei diritti di confine, unitamente a una somma accessoria compresa tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto, versata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
In questo contesto, si deve però osservare che il principio del favor rei non ha trovato uniforme applicazione nell’assetto normativo della riforma doganale, dove restano ferme le disposizioni dell’art. 7 comma 3 del DLgs. 141/2024, che ha previsto che le sanzioni ivi contenute si applichino esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 4 ottobre 2024, data di entrata in vigore delle DNC. Questo punto di caduta è confermato dall’interpretazione restrittiva già fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare n. 3/2025, che ha negato l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni amministrative anche nei casi in cui esse risultino più favorevoli rispetto a quelle previste dal previgente sistema, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza della Cassazione in tema di riforme tributarie sistemiche (cfr. Cass. n. 1274/2025).
Le divergenze emerse nella prassi trovano spiegazione nella differente natura delle sanzioni penali, a rigorosa disciplina garantista, rispetto a quelle amministrative, con margini interpretativi più ampi, specialmente ove intervengano riforme strutturali del sistema normativo. Pertanto, le sanzioni amministrative delle DNC, anche quando più favorevoli rispetto al regime precedente, sono state dichiarate irretroattive dalla circolare n. 3/2025, escludendone l’applicazione per le violazioni commesse prima del 4 ottobre 2024; diversamente, la circolare n. 14/2025, in riferimento alle modifiche apportate dal DLgs. 81/2025, ha introdotto un regime di applicabilità che dovrebbe essere letto in maniera sistematica, con applicazione del favor rei alle sanzioni penali.
Resta in ogni caso, per le imprese, la necessità di attivare processi di controllo interno che, oggi, rendono possibile immunizzarsi da sanzioni e misure accessorie rilevanti e, in alcuni casi, particolarmente afflittive.
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